Art. 114-ter — Rimborso della moneta elettronica

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La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1 ((...)). Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

  • a)in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
  • b)in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.

Testo in vigore dal 10 marzo 2010 al 13 maggio 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 10 marzo 2010. 16 parole tolte.

tolto: (Autorizzazione all'attivita' e operativita' transfrontaliera).La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1tolto: , fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7aggiunto: .... Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114ter · fonte del testo

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