Art. 114-bis — Emissione di moneta elettronica

L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Testo vigente dal 13 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 13 maggio 2012. 137 parole tolte, 46 parole aggiunte.

tolto: (Emissione di moneta elettronica).L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. tolto: Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attivita' di emissione di aggiunto: Possono emettere moneta elettronica, tolto: mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresi' attivita' connesse e strumentali, nonche' prestare servizi di pagamento; e' comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti aggiunto: nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane. L'emittente di moneta elettronica tolto: italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalita' indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale aggiunto: non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica tolto: in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114bis · fonte del testo

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