(( Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3. )) (( Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto. )) Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. ((Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.)) Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario ((non partecipante al MVU)) e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre- via autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi ((dei commi 01 e 3)) e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

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Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitaritolto: . La aggiunto: in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale aggiunto: di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale tolto: della banca aggiunto: del soggetto. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. tolto: Le banche comunitarie possono aggiunto: Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblicaaggiunto: , il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte … CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario aggiunto: non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' … di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi tolto: del comma aggiunto: dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art15 · fonte del testo

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