Art. 14 — Autorizzazione all'attività bancaria

L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
  • a-bis)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • b)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
  • c)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonche' alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  • d)sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;
  • e)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
  • f)non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni:
  • a)sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;
  • b)l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
  • c)e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi ((;)) 118
  • c-bis)((e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.)) 118 La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

118

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

Testo vigente dal 9 gennaio 2026 · dal 11 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. dal 11 gennaio 2027in arrivo
  2. 9 gennaio 2026 — 11 gennaio 2027in vigoreper 9 mesi
  3. 30 novembre 2021 — 9 gennaio 2026per 4 anni
  4. 13 dicembre 2016 — 30 novembre 2021per 5 anni
  5. 27 giugno 2015 — 13 dicembre 2016per un anno
  6. 10 marzo 2010 — 27 giugno 2015per 5 anni
  7. 25 gennaio 2007 — 10 marzo 2010per 3 anni
  8. 29 febbraio 2004 — 25 gennaio 2007per 3 anni
  9. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  10. 13 ottobre 1999 — 19 ottobre 1999per 6 giorni
  11. 30 settembre 1993 — 13 ottobre 1999testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesiaggiunto: ;

aggiunto: c-bis) e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art14 · fonte del testo

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