Art. 114-ter — Rimborso della moneta elettronica
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(( (Autorizzazione all'attivita' e operativita' transfrontaliera). La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
- a)in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
- b)in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
Testo in vigore dal 10 aprile 2002 al 10 marzo 2010
