Art. 114-quinquies.1 — Forme di tutela e patrimonio destinato

Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali ((, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023)). A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

Testo vigente dal 14 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 14 settembre 2024. 41 parole aggiunte.

… la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentaliaggiunto: , nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quinquies1 · fonte del testo

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