Art. 139
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 22 luglio 1976. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 22 luglio 1976. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con a…
Art. 131 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 2 Testo unico imposte dirette
L'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi con il criterio della progressività, dall'altro esclude che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del tutto. Non è quindi esatto che l'art. 53 Cost. esiga che ad ogni reddito, indipendentemente dalla sua entità, debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. D'altra parte il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma secondo, Cost., al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale, presuppone (fra l'altro) che a nessuno l'imposizione fiscale tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo. Non contrastano, quindi, ed anzi trovano fondamento, in tali principi gli artt. 130 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (e successive modifiche), in virtù dei quali i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila sono esenti dall'imposta complementare e l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza tra il reddito complessivo e le lire 960 mila. Ed è perciò infondata la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa ingiustificata disparità di trattamento a scapito dei contribuenti percettori di redditi di poco o di molto superiori a tale cifra.
Art. 53 cost. · Art. 130 Testo unico imposte dirette · Art. 138 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1964 al 1 gennaio 1974. 286 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Aliquote dell'imposta
tolto: L'imposta complementare progressiva e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento. Le aliquote sono determinate in base alle formule:
tolto: ___
tolto: a) y = 0,023025 \/ x - 0,0000472 x + 0,00874 per i redditi fino a lire 5.000.000; ______
tolto: b) y = 0,06 + 0,02652 \/ x - 5 per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:
tolto: Reddito Aliquota imponibile percentuale ----------------------------------- 240.000 2,00 500.000 2,50 1.000.000 3,17 2.000.000 4,12 3.000.000 4,85 5.000.000 6,00 10.000.000 11,93 20.000.000 16,27 30.000.000 19,26 40.000.000 21,69 50.000.000 23,79 100.000.000 31,85 200.000.000 43,03 300.000.000 51,55 400.000.000 58,71 500.000.000 65,00
tolto: L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art139 · fonte del testo
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