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[1]Aliquote dell'imposta

[2]((L'imposta complementare progressiva e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento. Le aliquote sono determinate in base alle formule:

[3]___

  • a)y = 0,023025 \/ x - 0,0000472 x + 0,00874 per i redditi fino a lire 5.000.000; ______
  • b)y = 0,06 + 0,02652 \/ x - 5 per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

[4]Reddito Aliquota imponibile percentuale ----------------------------------- 240.000 2,00 500.000 2,50 1.000.000 3,17 2.000.000 4,12 3.000.000 4,85 5.000.000 6,00 10.000.000 11,93 20.000.000 16,27 30.000.000 19,26 40.000.000 21,69 50.000.000 23,79 100.000.000 31,85 200.000.000 43,03 300.000.000 51,55 400.000.000 58,71 500.000.000 65,00

[5]L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente)).

[6]13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 maggio 1959, n. 361

2

La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".

L. 18 aprile 1962, n. 209

13

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 18 aprile 1962, n. 209 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1962.

Testo in vigore dal 24 maggio 1962 al 9 aprile 1964

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 179/1976

    Illegittimità dichiarata
    15 luglio 1976

    dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con a…

    Art. 131 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 2 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 97/1968

    Questione infondata
    10 luglio 1968

    L'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi con il criterio della progressività, dall'altro esclude che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del tutto. Non è quindi esatto che l'art. 53 Cost. esiga che ad ogni reddito, indipendentemente dalla sua entità, debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. D'altra parte il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma secondo, Cost., al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale, presuppone (fra l'altro) che a nessuno l'imposizione fiscale tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo. Non contrastano, quindi, ed anzi trovano fondamento, in tali principi gli artt. 130 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (e successive modifiche), in virtù dei quali i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila sono esenti dall'imposta complementare e l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza tra il reddito complessivo e le lire 960 mila. Ed è perciò infondata la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa ingiustificata disparità di trattamento a scapito dei contribuenti percettori di redditi di poco o di molto superiori a tale cifra.

    Art. 53 cost. · Art. 130 Testo unico imposte dirette · Art. 138 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1959 al 24 maggio 1962. 9 parole tolte, 251 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'imposta aggiunto: complementare progressiva e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva tolto: secondo la tabella allegata.aggiunto: , formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento. Le aliquote sono determinate in base alle formule:

aggiunto: ___

aggiunto: a) y = 0,023025 \/ x - 0,0000472 x + 0,00874 per i redditi fino a lire 5.000.000; ______

aggiunto: b) y = 0,06 + 0,02652 \/ x - 5 per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

aggiunto: Reddito Aliquota imponibile percentuale ----------------------------------- 240.000 2,00 500.000 2,50 1.000.000 3,17 2.000.000 4,12 3.000.000 4,85 5.000.000 6,00 10.000.000 11,93 20.000.000 16,27 30.000.000 19,26 40.000.000 21,69 50.000.000 23,79 100.000.000 31,85 200.000.000 43,03 300.000.000 51,55 400.000.000 58,71 500.000.000 65,00

L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza tolto: fra aggiunto: tra il reddito complessivo determinato ai sensi tolto: dell'articolo precedente aggiunto: degli articoli precedenti e la somma di lire tolto: 540.000 aggiunto: 720.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 aprile 1962, n. 209

    La L. 18 aprile 1962, n. 209 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1962.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art139 · fonte del testo

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