Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138 e

139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1966

dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di

Viterbo sul ricorso di Montalboldi Mario contro l'Ufficio delle imposte

di Viterbo, iscritta al n. 231 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14

gennaio 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 24 ottobre 1966 la Commissione distrettuale

delle imposte dirette ed indirette di Viterbo, accogliendo un

'eccezione sollevata dal contribuente Mario Montalboldi, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità

costituzionale concernente gli artt. 130, 138 e 139 del T.U. delle

leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645.

Queste tre disposizioni, ad avviso della Commissione, violerebbero

l'art. 53 della Costituzione, in forza del quale tutti devono

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva. In particolare, quando agli artt. 130 e 139, l'ordinanza

osserva che, mentre i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila

non contribuiscono affatto alle spese pubbliche, le categorie

intermedie contribuiscono per intero, con l'assorbimento totale del

proprio reddito fino ad un certo limite; inoltre le categorie con

reddito superiore vedrebbero ricompresa per intero, ai fini della

tassazione, anche la predetta quota che, costituendo il presupposto per

la creazione dell'obbligazione tributaria e non già una mera

esenzione, dovrebbe invece essere in ogni caso esclusa. Per quanto

attiene all'art. 138, del pari evidente sarebbe il contrasto con il

principio della capacità contributiva. In proposito la Commissione

rileva che le detrazioni della quota fissa di lire 240 mila e di lire

50 mila per ogni familiare a carico, fissate nel 1951 e non più

adeguate alle mutate esigenze della vita, appaiono simboliche e non

idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di

contribuenti, con o senza carico di famiglia: perché l'art. 53 della

Costituzione fosse rispettato, occorrerebbe, invece, che l'imposta

complementare colpisse l'effettiva capacità contributiva in relazione

alla diversa composizione del nucleo familiare. L'ordinanza aggiunge

che l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 risulta ancor più

chiara se si considera che nell'ipotesi di separazione dei coniugi la

legge ammette la detrazione non già della somma di lire 50 mila per

ciascun figlio affidato all'altro coniuge, ma l'effettiva spesa di

mantenimento fissata dalla sentenza.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14

gennaio 1967.

Nel presente giudizio si è costituito solo il Presidente del

Consiglio.

3. - Nell'atto di deduzioni dell'11 gennaio 1967 ed in una memoria

depositata il 17 maggio 1968 l'Avvocatura dello Stato chiede che la

questione sia dichiarata infondata.

Dopo aver ricordato che l'art. 53 della Costituzione - come risulta

dalla stessa giurisprudenza di questa Corte - va riferito, sia nel

comma relativo alla capacità contributiva sia in quello concernente la

progressività dell'imposizione, al sistema tributario nel suo

complesso, l'Avvocatura rileva che l'imposta complementare è

pienamente conforme al precetto costituzionale, perché applica

aliquote progressive ed esenta i redditi minimi.

Questa esenzione esclude che per un reddito inferiore al minimo

insorga quella capacità contributiva che la Corte - sentenza n. 89 del

1966 - definì come presupposto di legittima imposizione e che è

collegata a fatti o atti economici demandati alla valutazione, purché

non arbitraria, del legislatore. L'esenzione, invero, risponde

all'esigenza di salvaguar dare il c.d. minimo vitale, secondo quanto è

suggerito dalla scienza finanziaria ed è imposto dal dovere di non

distruggere quelle situazioni economiche e sociali alle quali la stessa

Costituzione accorda la sua tutela. Tale salvaguardia si realizza,

appunto, attraverso un'esenzione assoluta del reddito inferiore a lire

960 mila: e coerentemente il terzo comma dell'art. 139 (modificato

dalla legge 18 aprile 1962, n. 209) assicura in ogni caso

l'intangibilità di tale somma.

Per quanto riguarda le censure mosse all'art. 138 nella parte in

cui questa disposizione determina le detrazioni fisse per carichi di

famiglia, l'Avvocatura osserva che l'abbattimento alla base di tali

quote ha una funzione ben diversa dall'esenzione dei redditi minimi e

concorre ad attuare un sistema di tassazione progressiva, essendo

evidente che proporzionalmente tanto maggiore sarà l'incidenza delle

detrazioni quanto minore è il reddito: né sarebbe possibile un

sindacato di costituzionalità sulla misura fissata dalla legge,

giacché si tratta di una determinazione rimessa alla discrezionalità

del legislatore. L'Avvocatura contesta, infine, la validità

dell'argomento che l'ordinanza ha creduto di poter trarre dalla norma

relativa all'ipotesi di separazione dei coniugi: anche in questo caso,

infatti, in definitiva la detrazione è fissata in lire 50 mila, dal

momento che, in forza dell'ultima parte dell'art. 138, l'annualità

detratta dai redditi del coniuge obbligato a corrisponderla viene

valutata nella determinazione complessiva del reddito del coniuge che

la riceve.

4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle

descritte tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - In forza dell'art. 130 del testo unico sulle imposte dirette

approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (modificato dalla legge 28

maggio 1959, n. 361 e dalla legge 1 marzo 1964, n. 113) non sono

soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito

complessivo, al lordo delle quote esenti previste dal successivo art.

138, non ecceda la misura annua di lire 960 mila. Il secondo comma

dell'art. 139 - modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla

citata legge n. 113 del 1964 - stabilisce che in ogni caso l'importo

dovuto a titolo di imposta non può superare la differenza fra l'intero

reddito e la predetta somma.

Ad avviso della Commissione distrettuale di Viterbo le descritte

norme violerebbero l'art. 53 della Costituzione per un triplice motivo:

a) perché i soggetti con reddito inferiore al minimo non

contribuiscono affatto alle spese pubbliche; b) perché i soggetti con

reddito di poco superiore al minimo vedono assorbita dall'imposta

l'intera differenza; c) perché la quota minima, costituendo il

presupposto dell'imposta tributaria, dovrebbe essere in ogni caso

esclusa dal computo dei redditi.

2. - La Corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti i

profili prospettati dall'ordinanza di rimessione.

La tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che la

Costituzione prescriva che ad ogni reddito debba necessariamente

corrispondere un prelievo di imposta. È vero, invece, che l'art. 53

della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla

spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei

soggetti, e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità

corrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della

progressività al quale il sistema tributario deve ispirarsi, esclude,

dall'altro, che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità

manchi del tutto. In altri termini, come è stato affermato dalla

giurisprudenza di questa Corte, la capacità contributiva costituisce

presupposto di legittima imposizione e, solo ove sia presente, diventa

metro di determinazione della quantità di imposta dovuta. Da ciò

deriva che essa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi

reddito e che vi è soggezione all'imposizione solo quando sussista una

disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte. Di tal

che l'esenzione dall'imposta complementare dei soggetti che godano di

un reddito minimo appare pienamente legittima, collegata come essa è ad

una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacità

contributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa è

addirittura doverosa, perché il legislatore, se può discrezionalmente

stabilire, in riferimento a complesse valutazioni economiche e sociali,

quale sia la misura minima al di sopra della quale sorge la capacità

contributiva, non può non esentare dall'imposizione quei soggetti che

percepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a

soddisfare i bisogni elementari della vita: se così non disponesse, la

legge finirebbe con l'imporre un obbligo di imposta anche là dove una

capacità contributiva è inesistente.

Va pure rilevato che tale esenzione costituisce attuazione del

fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, al quale lo Stato

deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale. La rimozione

degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini non solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare in

misura progressivamente maggiore sui soggetti economicamente

privilegiati, ma presuppone altresì che a nessuno l'imposizione

tributaria tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle

fondamentali esigenze dell'uomo.

3. - Se tale è il fondamento dell'esenzione disposta dall'art.

130, è evidente che essa non deve affatto ridursi, come invece afferma

il giudice a quo, in una detrazione fissa per tutti i contribuenti,

quale che sia la quantità dei loro redditi. Essenziale, invece, è che

in nessun caso l'imposta complementare colpisca e riduca il minimo

vitale, ed a ciò provvede puntualmente il secondo comma dell'art. 139

del testo unico (modificato, per quanto riguarda la misura della somma

esentata, dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla legge 1 marzo

1964, n. 113), in virtù del quale, come si è già detto, l'importo

dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la

differenza fra il reddito complessivo e le 960 mila lire. Che da ciò

derivi che chi percepisce un reddito di poco superiore a tale cifra

veda assorbita l'intera differenza, è conseguenza ovvia, ma non certa

illegittima: ai fini della valutazione costituzionale della norma è

sufficiente che il meccanismo dell'imposizione sia tale da impedire che

il prelievo tributario vada al di là del limite intangibile del

reddito minimo.

4. - La Commissione distrettuale di Viterbo ha impugnato anche

l'art. 138 dello stesso testo unico: l'illegittimità costituzionale

sarebbe determinata dalla circostanza che le detrazioni di una quota

fissa di lire 240 mila e di lire 50 mila per ogni familiare a carico,

stabilite in anni lontani e non più aggiornate, apparirebbero

"meramente simboliche e non idonee ad un'effettiva discriminazione tra

le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia". La

violazione dell'art. 53, a parere di quel giudice, risulterebbe ancora

più evidente dal confronto con la ben diversa disciplina dettata

dall'ultimo comma della stessa disposizione per l'ipotesi di

intervenuta separazione personale tra i coniugi.

La Corte osserva che nel sistema dell'imposta complementare le

suddette quote detraibili non vengono in considerazione come parte del

c.d. minimo vitale. Le detrazioni, infatti, spettano a tutti i

contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, e

l'art. 130 stabilisce che al lordo di esse vada calcolato il reddito

minimo, al di sotto del quale vi è esenzione dall'imposta: il che vuol

dire che la legge ha fissato la cifra di quel reddito in base ad una

valutazione media dei mezzi occorrenti per i bisogni elementari della

vita, senza riferimento a circostanze variabili ed idonee a rivelare

esigenze minime differenziate. Da ciò risulta, dunque, che la

detrazione di lire 50 mila per ogni familiare a carico, al pari della

detrazione fissa di lire 240 mila, costituisce un'agevolazione

tributaria diretta ad incidere solo sulla quantità di reddito

imponibile, sicché per la sua legittimità costituzionale basta che

nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa, come in

effetti è concessa, a tutti i contribuenti che si trovino nelle stesse

condizioni. Né la Corte può sindacarne la misura: la determinazione

di questa, infatti, scaturisce da una complessiva valutazione della

situazione economica del paese, delle esigenze della pubblica spesa e

dell'incidenza che sulle finanze statali può produrre la concessione

di maggiori detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale

affidata alla competenza e responsabilità del legislatore.

Anche questa questione, dunque, appare non fondata. E tale

conclusione non è scossa dal rilievo che, ai sensi dell'ultimo comma

dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge

tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma

all'altro coniuge al quale i figli siano stati affidati è ammesso a

detrarla per l'intero ammontare. La norma, invero, stabilisce anche che

la predetta annualità venga computata fra i redditi del coniuge che la

riceve, sicché è evidente che questa complessiva disciplina non si

pone affatto in contrasto con il primo comma. Essa risolve, infatti, un

ben diverso problema, che trova la sua premessa nel principio secondo

il quale i redditi della moglie separata non si cumulano con quelli del

marito, ma costituiscono autonomo imponibile (art. 131, secondo comma).

In presenza di tale regime il legislatore doveva necessariamente

stabilire se le somme dovute dall'uno all'altro coniuge debbano essere

calcolate fra i redditi del soggetto che ne è debitore ovvero fra i

redditi del soggetto che ha diritto a percepirle: la norma impugnata ha

scelto questa seconda soluzione. Quel che importa ai fini di un egual

trattamento dei contribuenti è che il coniuge al quale il figlio sia

stato affidato, e nel cui reddito, come si è visto, vanno computate le

somme dovute dall'altro coniuge, possa detrarre la normale quota fissa

di lire 50 mila, in applicazione della regola generale contenuta nel

primo comma della disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma, del D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle

imposte dirette, sollevata dalla Commissione distrettuale di Viterbo in

riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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