Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1955 al 17 luglio 1980. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

[2]Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia:

  • a)il padre;
  • b)la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennita' di disoccupazione, o in servizio militare sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresi' capi-famiglia:
  • a)i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del loro padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
  • b)i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 17 luglio 1980

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 105/1980

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1980

    È in contrasto con il principio di parità dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 della Carta costituzionale la presupposta priorità della posizione del padre in considerazione della quale il legislatore ha differenziato la posizione della donna coniugata lavoratrice rispetto all'uomo, stabilendo che ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori a carico è considerato capo famiglia il marito lavoratore in ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il primo sia permanentemente invalido al lavoro. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari per i figli a carico possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. - V. S. n. 6/1980.

    Art. 3 Testo unico gli assegni familiari · Art. 6 Testo unico gli assegni familiari · Art. 2 Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 42/1990

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1990

    L'omessa previsione, nella legge sugli assegni familiari, dell'ipotesi in cui il genitore risulti disoccupato senza indennità, e l'omessa equiparazione di tale ipotesi allo stato di abbandono - in cui è riconosciuto al figlio (maggiorenne) lavoratore il diritto agli assegni per fratelli o sorelle minori a carico - crea non soltanto una irrazionale disparità di trattamento di situazioni omogenee, ma lede altresì i precetti costituzionali relativi alla tutela della famiglia. Pertanto, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 38 Cost. va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 511 del 1990.

    Art. 3 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 107/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 37 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art3 · fonte del testo

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