Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3d.P.R. 797/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lettera a, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico

delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso con

ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale di Reggio Emilia nel

procedimento civile vertente tra Veroni Davide e l'INPS, iscritta al

n. 372 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti di costituzione di Veroni Davide e dell'INPS

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Veroni Davide, Giuseppe Li

Marzi per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Veroni Dante chiedeva al Pretore di Reggio Emilia di

dichiarare, nei confronti dell'INPS, il suo diritto agli assegni

familiari per due fratelli minori conviventi, essendo i genitori

disoccupati senza la relativa indennità.

Il Pretore rigettava la domanda e l'attore appellava al Tribunale

locale. Questi, con ordinanza del 6 giugno 1989, sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a),

del d.P.R. n. 797 del 1955 il quale esclude dalla qualifica di capo

famiglia e dal diritto agli assegni familiari il fratello lavoratore

che abbia a carico fratelli o sorelle minori nella ipotesi in cui

entrambi i genitori siano disoccupati senza indennità di

disoccupazione.

Secondo il giudice remittente sarebbero violati: a) l'art. 3,

secondo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento

che si determina tra la disciplina dello stato di abbandono, che

comporta il diritto agli assegni familiari, e lo stato di

disoccupazione senza indennità che lo esclude, tanto più che, in

entrambi i casi, il minore non è più economicamente assistito dai

genitori e l'obbligo si trasferisce al fratello che lavora; b) l'art.

31 della Costituzione, che sancisce la tutela della famiglia, per cui

il legislatore deve disporre le opportune provvidenze, tra cui gli

assegni in esame; c) l'art. 38 della Costituzione, che impone la

tutela dei cittadini inabili al lavoro, disoccupati e sprovvisti dei

mezzi necessari per vivere.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti la parte

privata e l'INPS; è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.1 - La parte privata ha svolto argomentazioni analoghe a quelle

del giudice remittente.

2.2 - L'INPS e l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione, hanno rilevato che non sussiste la

denunciata disparità di trattamento essendo le due situazioni poste

a confronto del tutto disomogenee e che rientra nella

discrezionalità del legislatore l'apprezzamento delle condizioni del

trattamento previdenziale, la cui valutazione, peraltro, pone un

problema di politica legislativa e non di costituzionalità.

L'INPS, inoltre, ha ricordato che a favore del lavoratore

disoccupato sono previste altre forme di tutela previdenziale (art.

6, legge n. 1115 del 1968); che il precetto dell'art. 31 della

Costituzione non può condurre ad una dilatazione dei caratteri

propri degli assegni familiari, che sono diretti alla tutela dei

lavoratori, e che per l'attuazione del principio della tutela della

disoccupazione non può pretendersi il trasferimento su altri

soggetti delle provvidenze che si vogliono attribuire ai disoccupati.

3. - Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato

memoria con cui ha osservato che gli assegni familiari consentono al

fratello maggiore che lavora l'attuazione della funzione alimentare

nei confronti dei fratelli minori nel caso che i genitori, non per

loro volontà, non possano adempiervi. Ha richiamato anche la

sentenza n. 291 del 1984, con la quale si è dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 797

del 1955, nella parte in cui non sono assimilati la morte e

l'abbandono del padre per il conseguente trasferimento della

qualifica di capo famiglia. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 30

maggio 1970, n. 797, il quale, negando la qualifica di capo famiglia,

con il diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a

carico, al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza

indennità, violerebbe:

a) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per la

disparità di trattamento di tale situazione rispetto a quella

analoga dell'abbandono da parte del genitore, considerata, invece,

idonea all'attribuzione del diritto in favore dei suddetti soggetti;

b) l'art. 31 della Costituzione, perché la censurata

esclusione del diritto in parola nella ipotesi considerata si risolve

in una insufficiente tutela della famiglia;

c) l'art. 38 della Costituzione, in quanto verrebbero meno i

mezzi di sussistenza in danno di soggetti privi di redditi propri e

non in condizione di provvedere autonomamente al proprio

mantenimento.

2. - La questione è fondata.

Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenziale

di carattere patrimoniale e, siccome si aggiungono alla retribuzione,

hanno funzione economica retributiva. Si fondano sull'impegno assunto

dallo Stato di agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze,

la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi

(art. 31 della Costituzione).

Essi, in base alla norma censurata, sono corrisposti, tra gli

altri, anche a favore di fratelli o sorelle minori che sono a carico

del fratello maggiore che lavora, quando si verifica la materiale

impossibilità a provvedere al loro mantenimento da parte delle

persone che vi sono tenute in via principale (padre e madre); in tali

casi il fratello che lavora diventa capo famiglia.

Secondo la disposizione censurata, la detta impossibilità deriva

o dalla morte o dalla invalidità permanente o dall'abbandono del

padre: non è considerato lo stato di disoccupazione involontaria di

quest'ultimo, senza la relativa indennità, mentre esso è previsto,

tra le altre circostanze di fatto, ai fini dell'attribuzione del

diritto agli assegni alla madre.

Tale disciplina normativa crea effettivamente una irrazionale

disparità di trattamento specialmente tra due ipotesi:

dell'abbandono e della disoccupazione. Esse sono sostanzialmente

omogenee in quanto producono entrambe situazioni di bisogno per

alcuni dei figli minori, accentuate dalla mancata previsione del

diritto agli assegni familiari a favore del fratello maggiore che

lavora. Contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS e dall'Avvocatura

Generale dello Stato, trattasi di situazioni temporanee e

reversibili. Invero, il padre può tornare in seno alla famiglia

così come può tornare ad occuparsi, facendo cessare lo stato di

disoccupazione ed il titolo alla percezione degli assegni familiari

per il figlio maggiorenne che lavora.

Né sussistono altri rimedi allo stato di disoccupazione, che

dovrebbero impedire, secondo l'INPS, la erogazione degli assegni

familiari, in quanto, nella specie, secondo il giudice remittente, il

padre e la madre disoccupati non percepiscono né indennità né

assegni di disoccupazione.

2.1 - Risultano, altresì, violati gli artt. 31 e 38 della

Costituzione in quanto, per i fratelli maggiorenni lavoratori con

genitori disoccupati senza indennità o assegno di disoccupazione,

viene meno quel trattamento previdenziale (gli assegni familiari)

che, come si è già detto, costituisce una delle provvidenze che lo

Stato eroga in osservanza degli invocati precetti costituzionali per

la tutela della famiglia e dell'attuazione dei suoi compiti. Tanto

più gravi sono le conseguenze della disposizione impugnata in quanto

le persone escluse dalla percezione degli assegni familiari sono

tenute per legge (artt. 433 e 441 del codice civile) al mantenimento

dei propri familiari che versano in stato di bisogno (nella specie,

fratelli e sorelle minori).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del l'art. 3, secondo

comma, lett. a) del d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797 (Testo unico delle

norme concernenti gli assegni familiari) nella parte in cui, ai fini

dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche

l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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