Testo vigente dal 1 maggio 1969
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- Art. 9 Testo unico gli assegni familiari
- Art. 74 Testo unico gli assegni familiari
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- Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1955
Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1969
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 1 maggio 1969. 50 parole tolte, 30 parole aggiunte.
tolto: Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennita' di cui alla lettera A) dell'articolo precedente, venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo e' dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi aggiunto: La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 12) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art28 · fonte del testo
