(Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia:

  • a)il padre;
  • b)la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennita' di disoccupazione, o in servizio militare sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. 28 Si considerano altresi' capi-famiglia:
  • a)i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del loro padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari; 33c
  • b)i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 7 luglio 1980, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1980, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore".

Corte Costituzionale

33c

La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990 n. 42 (in G.U. 1a s.s. 7/02/1990, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennita'.

Testo vigente dal 8 febbraio 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/1990

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1990

    L'omessa previsione, nella legge sugli assegni familiari, dell'ipotesi in cui il genitore risulti disoccupato senza indennità, e l'omessa equiparazione di tale ipotesi allo stato di abbandono - in cui è riconosciuto al figlio (maggiorenne) lavoratore il diritto agli assegni per fratelli o sorelle minori a carico - crea non soltanto una irrazionale disparità di trattamento di situazioni omogenee, ma lede altresì i precetti costituzionali relativi alla tutela della famiglia. Pertanto, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 38 Cost. va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 511 del 1990.

    Art. 3 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 107/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 37 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1980 al 8 febbraio 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990 n. 42 (in G.U. 1a s.s. 7/02/1990, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennita'.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art3 · fonte del testo

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