(Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

  • a)i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19; ((b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette)); 20
  • c)il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;
  • d)per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di eta'.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

10

con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

18

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.

L. 30 aprile 1969, n. 153

20

La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

Testo vigente dal 1 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 1 maggio 1969. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire tolto: 18.700 aggiunto: 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire tolto: 28.600 aggiunto: 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirettetolto: .aggiunto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 aprile 1969, n. 153

    La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art7 · fonte del testo

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