Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:

  • 1)la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa;
  • 2)i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita al lavoro;
  • 3)i genitori conviventi ed a carico;
  • 4)i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita' al lavoro. I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;469~art2 · fonte del testo

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