[1](Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80).

[2]Gli assegni familiari non spettano:

  • a)al coniuge del datore di lavoro;
  • b)ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
  • c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403));
  • d)ai lavoratori a domicilio;
  • e)LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585.
  • f)agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

Testo vigente dal 25 aprile 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/2025

    Questione infondata
    22 luglio 2025

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. Se la ratio generale dell’ANF è fornire un sostegno economico ai nuclei familiari bisognosi dei lavoratori subordinati, quella specifica della disposizione censurata è evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente lo stesso soggetto su cui ricade il peso economico della misura: il che si tradurrebbe in un “autofinanziamento” del datore di lavoro: pertanto essa non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto. Dunque, nella fase concessoria dell’ANF la convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, in coerenza con la scelta della legge n. 76 del 2016 di rimettere all’autonomia delle parti la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, per cui restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione. La manipolazione richiesta dal giudice a quo implicherebbe un’incongruenza nel sistema, perché la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell’assegno, ma non della sua concessione e quantificazione. (Precedenti: S. 182/2024 - mass. 46540; S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 86/2009 - mass. 33259; S. 8/1996 - mass. 22085; S. 559/1989 - mass. 14858; S. 404/1988 - mass. 13690; S. 237/1986 - mass. 12592; O. 7/2010 - mass. 34246).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1967 al 25 aprile 1972. 11 parole tolte, 9 parole aggiunte.

c) tolto: ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art2 · fonte del testo

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