Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3

(anche in relazione agli artt. 1, primo comma, 3, ultimo comma, e 5) e

6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e dell'art. 2 della legge 26

febbraio 1963, n. 329 (norme sugli assegni familiari) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Albertoni

Elena e l'INPS, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30

luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Franchini Giorgia e l'INAM ed altro,

iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7 dicembre 1977;

3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal pretore di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Ariboli Franca e l'INPS, iscritta al

n. 564 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978;

4) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Crociani Simonetta e l'INPS, iscritta

al n. 32 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978;

5) ordinanza emessa il 13 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Pizzirani Maria Maddaiena contro l'INPS,

iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978;

6) ordinanza emessa il 24 marzo 1979 dal pretore di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Diotto Franca ed altra e l'INPS,

iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Albertoni Elena, Ariboli Franca,

Diotto Franca ed altra e dell'INPS nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Franco Agostini (per Albertoni Elena, Ariboli Franca e

Diotto Franca ed altra), l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e

l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 18 febbraio 1975, emessa nel

procedimento civile tra Elena Albertoni e l'INPS, il giudice del lavoro

del tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e

31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, per la parte in cui

esclude la corresponsione degli assegni familiari per i figli a carico

della donna lavoratrice coniugata quando il marito svolga a sua volta

attività lavorativa, anche se non sia per essa prevista la tutela

degli assegni familiari.

La rilevanza della questione è motivata con il fatto che il

coniuge della richiedente risulta, appunto, aver prestato attività

lavorativa - di addetto ai servizi domestici - per la quale la

disciplina previdenziale non contemplava (sino all'entrata in vigore

del d.P.R. 1971 n. 1403) la corresponsione degli assegni predetti (art.

2 t.u. 1955 cit.).

La questione stessa sarebbe, d'altra parte, secondo il giudice di

rinvio, non manifestamente infondata, non sembrando giustificabile, né

con riguardo al regime previdenziale né a quello familiare, la

disparità che esiste fra il trattamento riservato agli uomini

lavoratori e coniugati - i quali, ai sensi del citato art. 3 d.P.R.

1955 n. 797, hanno diritto a percepire gli assegni per i figli non

ostante che la moglie lavori - ed il trattamento previsto per la donna

lavoratrice coniugata, alla quale tale prestazione compete invece solo

se essa "abbia il marito permanentemente invalido al lavoro o

disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione".

Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituita la parte privata

Albertoni per sostenere l'illegittimità della norma denunciata,

argomentando anche dal contrasto con il principio di parità dei

coniugi, quale affermato, nei rapporti matrimoniali, dalla legge di

riforma del diritto di famiglia (n. 151 del 1975), e nello specifico

settore dei rapporti previdenziali dalla successiva legge n. 903 del 9

dicembre 1977, sia pur con le limitazioni connesse alla mancanza di

effetto retroattivo.

Si è costituito, altresì, l'INPS che ha concluso all'opposto per

l'infondatezza della questione sollevata.

In ciò seguito dall'Avvocatura di Stato, per l'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha inteso, da parte sua,

giustificare la posizione differenziata dei coniugi nel contesto

dell'art. 3 d.P.R. 1955 n. 797 - per cui il marito è considerato capo

famiglia in ogni caso e la moglie solo quando il marito è inabile

permanentemente al lavoro - con il fatto, dalla Corte costituzionale

già riconosciuto in contestazioni di analogo contenuto (sentenze 6

luglio 1972 n. 119, 29 dicembre 1972 nn. 201 e 202), che "è avvertita

nella realtà sociale la minore probabilità che sia il marito anziché

la moglie a dipendere economicamente dal coniuge".

2. - Questione sostanzialmente identica è stata sollevata, in

riferimento al solo art. 3 primo comma della Costituzione, dal pretore

di Roma, con ordinanza del 30 novembre 1977, in fattispecie concernente

richiesta di assegni per la figlia minore da parte di madre

lavoratrice, con coniuge non avente diritto agli assegni stessi in

quanto lavoratore autonomo.

3. - Anche la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 febbraio

1978 ha denunziato, in relazione agli artt. 36, 37 oltreché 3 e 29

della Costituzione, l'art. 3, primo comma, - in connessione all'ultimo

comma dello stesso art. 3, nonché agli artt. 1 e 5 - del citato t.u.

n. 797 del 1955 sugli assegni familiari, riproponendo in sostanza la

stessa questione del deteriore trattamento fatto alla donna lavoratrice

in materia di diritto agli assegni per i figli a carico.

Nella motivazione di non manifesta infondatezza, ha sottolineato la

Cassazione come "divenuta la parità fra uomo e donna, nei rapporti

matrimoniali e familiari, canone di diritto positivo, quantomeno

dall'entrata in vigore della citata legge 1975 n. 151, ogni riflesso,

sul piano previdenziale, di quella che poteva essere in precedenza la

posizione subordinata della donna nella vita familiare e della

concezione del matrimonio come sistemazione economica della donna,

abbia perso la sua ragion d'essere".

La disparità denunziata investirebbe, d'altra parte, anche il

regime lavorativo.

Rileva, a questo riguardo, l'ordinanza de qua che gli assegni

familiari costituiscono l'unico istituto attuativo del principio del

salario familiare, insito nella norma costituzionale (art. 36, primo

comma) la quale attribuisce al lavoratore il diritto ad una

retribuzione che altresì assicuri alla sua famiglia una esistenza

libera e dignitosa.

E che appunto l'art. 36, in correlazione al successivo art. 37, non

distingua fra uomo e donna, cosicché viene a porsi in contrasto con

essi la esclusione del diritto agli assegni familiari del genitore

lavoratore in dipendenza di eventi correlati unicamente alla

distinzione di sesso, sebbene la contribuzione previdenziale a carico

della lavoratrice sia, a parità di condizioni, identica a quella

gravante sul lavoratore.

4. - In altri due giudizi civili (rispettivamente tra Franca

Ariboli e l'INPS, tra Franca Diotto, Luisa Baldassarri e l'INPS) il

pretore di Arezzo, con ordinanze del 17 ottobre 1977 e 24 marzo 1979,

oltre a riproporre la ripetuta questione di legittimità dell'art. 3

del d.P.R. 1955 n. 797, ha denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 29

della Costituzione, anche il successivo art. 6 dello stesso d.P.R., per

la parte in cui, relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a

carico, stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito

solo se questi sia invalido, mentre analoga condizione non è prevista

per l'ipotesi inversa, di assegni dovuti al marito per la moglie a

carico.

Anche in questo caso la discriminazione in danno della moglie si

porrebbe in contrasto con il principio di parità dei coniugi, e con la

disciplina del nuovo diritto di famiglia, che fa obbligo alla moglie

come al marito di provvedere al sostentamento della famiglia.

Innanzi alla Corte le parti private costituite, Ariboli, Diotto e

Baldassarri, hanno svolto argomentazioni adesive alla tesi della

illegittimità delle disposizioni impugnate.

5. - Infine l'art. 3 del d.P.R. n. 797 del 1955 è stato denunziato

dal pretore di Bologna con ordinanza 7 giugno 1977 emessa nella causa

Franchini contro INPS e INAM, in cui l'istante, lavoratrice dipendente,

chiedeva il riconoscimento del suo diritto agli assegni familiari ed

all'assistenza malattia per i figli a carico. Il giudice a quo, in via

conseguenziale, ha esteso l'impugnativa anche all'art. 2 della legge 26

febbraio 1963, n. 329 (sull'assicurazione malattie per i lavoratori

agricoli) in quanto attribuisce il diritto all'assistenza malattie per

i figli a carico con rinvio appunto ai criteri stabiliti dal più volte

citato art. 3 d.P.R. n. 797 del 1955.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri che ha dedotto l'infondatezza della questione in

base al rilievo che la normativa denunziata troverebbe la sua ragion

d'essere nella normalità del fatto che il marito, e non la moglie, è

il capo famiglia, dal quale dipendono economicamente i familiari. Considerato in diritto :

1. - I giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe concernono

questioni identiche o comunque connesse e pertanto possono riunirsi al

fine della decisione con unica sentenza.

2. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe, in primo

luogo, l'art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, per la parte in cui esclude la

corresponsione degli assegni per i figli a carico in favore della donna

lavoratrice dipendente, qualora il marito presti attività lavorativa

anche se questa non dia titolo ai detti assegni.

La detta disposizione è denunziata dal tribunale di Genova, dai

pretori di Roma e Bologna e, in correlazione agli artt. 1 e 5 dello

stesso d.P.R. n. 797, dalla Corte di cassazione, con varia indicazione

di parametri - che vanno dagli artt. 3 e 29, agli artt. 30, 31, 36, 37

della Costituzione - ma con sostanziale convergenza di argomentazioni.

Queste muovono dalla constatazione del deteriore trattamento

riservato in tal modo alla donna coniugata lavoratrice - rispetto

all'uomo cui gli assegni in questione competono invece in ogni caso

anche se la moglie lavori - per pervenire alla comune conclusione della

mancanza assoluta di giustificazione, con riguardo sia al regime

familiare che a quello previdenziale ditale disciplina, che appare

quindi differenziata solo in relazione al sesso.

Da ciò, appunto, la prospettazione di vulnerazione del precetto

dell'eguaglianza (art. 3), in particolare dei coniugi nel matrimonio

(art. 29), che costituisce il punto centrale delle censure di

incostituzionalità, cui si affiancano profili collaterali di contrasto

con l'esigenza di tutela della famiglia e dei minori (artt. 31 e 30) e

di violazione dei diritti della donna lavoratrice (artt. 36 e 37

Cost.).

Le parti private costituite condividono - come in narrativa detto -

le conclusioni dei giudici a quibus, e le sostengono con motivazioni

adesive traenti argomento anche dalle sopravvenute leggi di riforma del

diritto di famiglia (legge 1975 n. 151) e sulla parità di trattamento

tra uomo e donna in materia di lavoro (legge 1977 n. 903).

All'opposto l'INPS e l'intervenuta Presidenza del Consiglio dei

ministri hanno difeso la legittimità della norma impugnata, sostenendo

che la posizione differenziata che in essa è riservata ai coniugi, per

cui ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli

minori a carico è considerato capo famiglia il marito lavoratore in

ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il marito sia

permanentemente invalido al lavoro, razionalmente si spieghi siccome

rivolta a garantire, sia pure al solo fine del diritto agli assegni

predetti, la priorità della posizione del padre, legata al ruolo (cui

anche la Corte ha fatto riferimento nelle precedenti decisioni nn.

119, 201 e 202 del 1972) di sostegno economico della famiglia; ruolo

che appunto verrebbe meno nelle sole ipotesi, contemplate nell'art. 3

d.P.R. n. 797 in discussione, di permanente invalidità al lavoro o di

disoccupazione senza titolo a percepire la relativa indennità.

2. - La questione è fondata.

Proprio la ratio della norma impugnata, quale del resto esattamente

individuata dall'Avvocatura, rende evidente il suo contrasto con il

dettato costituzionale.

La presupposta priorità della posizione del padre si pone,

infatti, in insanabile contraddizione con l'esigenza di equiparazione

della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Esigenza che,

già prima di riflettersi nella disciplina dettata dalla legge di

riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è

poi ispirata la legge 1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna in

materia di lavoro e rapporti connessi), "risultava, sul piano del

fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi

sancito dagli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale": così come

questa Corte ha riconosciuto nella recente sentenza n. 6 del 1980, che

ha superato la giurisprudenza espressa dalle precedenti decisioni

citate dall'Avvocatura di Stato.

Ed è appunto per il contrasto con il detto principio di parità e

di conseguenza con gli artt. 3 e 29 della Costituzione che va

dichiarata l'illegittimità dell'esaminato art. 3 del d.P.R. 1955 n.

797, nella parte in cui non prevede che gli assegni familiari spettanti

per i figli a carico possano essere corrisposti (così come, per gli

assegni familiari in genere, dispone ora l'art. 9 della menzionata

legge 1977 n. 903), in alternativa, alla donna lavoratrice alle stesse

condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Resta

così assorbito Ogni ulteriore dedotto profilo di incostituzionalità.

3. - Analoghe considerazioni inducono a ritenere fondata anche

l'ulteriore questione, sollevata dal pretore di Arezzo, di legittimità

costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 1955 citato, per la parte in cui,

relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a carico,

stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito solo se

questi sia permanentemente invalido al lavoro, mentre analoga

condizione non prevede per l'ipotesi inversa di assegni dovuti al

marito per la moglie a carico.

Anche in questo caso, infatti, la ritenuta necessità di un fatto

limitativo della capacità di lavoro del marito (quale appunto

l'invalidità), per superare la presunzione di estraneità della donna

al mantenimento della famiglia e quindi del coniuge, si collega ad una

concezione dell'organizzazione domestica (riflessa nella disciplina del

codice del 1942), in stridente contrasto con il principio di parità

dei coniugi, come si è detto, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e

29 della Costituzione.

La norma denunziata va quindi, per tale ragione, dichiarata

illegittima, relativamente alla parte in cui non dispone che gli

assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere

corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per

il marito lavoratore.

4. - Per quanto infine attiene all'art. 2 della legge 26 febbraio

1963, n. 329 (sull'assicurazione malattia per i lavoratori agricoli),

poiché la denunzia del pretore di Bologna investe detta norma non per

alcun vizio autonomo ma unicamente quale disposizione di rinvio,

formale e non ricettizio, alla disciplina dell'art. 3 d.P.R. 1955 n.

797 (in tema di individuazione della qualità di capofamiglia al fine

del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico), la

relativa questione risulta conseguentemente non fondata una volta

ricondotta a legittimità la norma dell'art. 3 succitata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,

del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni

familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari,

spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in

alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli

stessi limiti previsti per il lavoratore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto

d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni

familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti

alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito

lavoratore;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal pretore di

Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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