(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25). Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

44

con decorrenza dal 1 marzo 2022

Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797".

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1984 al 31 dicembre 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

    Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art4 · fonte del testo

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