Art. 55 — (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L) Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 64/2006

    Questione inammissibile
    16 febbraio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, 53, 76, 97, 100, secondo comma, e 111 della Costituzione, degli artt. 55, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. > >- Sentenze citate nn. 328 e 304/2003, n. 376/2000; ordinanze n. 435/2004, nn. 187, 152 e 144/2003.

    Art. 55 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B) · Art. 55 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art55 · fonte del testo

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