Art. 42 — (L) Indennità aggiuntive
Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) L'indennita' aggiuntiva e' ((determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4,)) ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Testo vigente dal 6 febbraio 2003
