Art. 20 — (L) La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di esproprio. (L) Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (L) L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (L) Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (L) Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennita' di espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire all'autorita' espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennita', previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprieta' del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresi' diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennita', sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorita' espropriante puo' procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L) Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) 8.Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L) 9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennita' di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprieta' del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. 10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) 11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorita' espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo' procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L) 12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennita' condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennita' senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L) 13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L) 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. ((L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45)). Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) 15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2003 al 1 gennaio 2008. 15 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) aggiunto: 8.Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di … misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L) aggiunto: 9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora … esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. aggiunto: 10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) aggiunto: 11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorita' espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo' procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L) aggiunto: 12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire … termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L) aggiunto: 13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, … abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L) aggiunto: 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende … L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti aggiunto: Spa, della somma tolto: ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45 tolto: se l'area non e' edificabile. Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) aggiunto: 15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art20 · fonte del testo

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