Art. 42 — Attribuzioni dei consigli

Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  • a)statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • b)programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  • c)convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  • d)istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • e)organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
  • f)istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  • g)indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  • h)contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
  • i)spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  • l)acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  • m)definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 64
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64

64

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti".

Testo vigente dal 8 giugno 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10074/2025

    16 aprile 2025

    In caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 267 del 2000, agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante, ai fini della predetta impugnazione, il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale.

    Art. 42 · Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 37 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2014

    Questione inammissibile
    18 luglio 2014

    È inammissibile, per indeterminatezza e ambiguità del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., «nella parte in cui determina[no] una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della "ludopatia"». Infatti, il rimettente descrive in modo carente la fattispecie - limitandosi a riferire che oggetto dell'impugnativa è il regolamento consiliare, senza specificare il relativo contenuto, e omettendo di specificare i vizi di legittimità dai quali sarebbe affetto - e, prospettando un intervento additivo della Corte, non specifica la direzione e i contenuti del suddetto intervento correttivo auspicato. - Sull'indeterminatezza ed ambiguità del petitum , qualora non sia indicato il "verso" dell'addizione richiesta, v. le citate sentenze nn. 220/2012, 186/2011, 11772011; nonché le citate ordinanze nn. 335/2011, 260/2011, 21/2011 e 54/2008.

    Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 32 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 8 giugno 2013. 21 parole aggiunte.

aggiunto: h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64

    Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art42 · fonte del testo

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