Art. 37 — (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile

L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del venticinque per cento. (L) Nei casi in cui e' stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata offerta un'indennita' provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennita' e' aumentata del dieci per cento. (L) Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilita' legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L) Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilita' legali di edificazione quando l'area e' sottoposta ad un vincolo di inedificabilita' assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalita' di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L) I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilita' effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L) L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennita' nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennita' di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) 18 Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita', la differenza e' corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L) Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennita' spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2007, n. 348 (in G.U. 1a s.s. 31/10/2007, n. 42), ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita)".

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 338 (in G.U. 1a s.s. 28/12/2011, n. 54), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita')".

Testo vigente dal 29 dicembre 2011

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 338/2011

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 2011

    Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che disciplina la riduzione dell'indennità a decorrere dal 30 giugno 2003. Tale norma, infatti, contiene una disciplina che riproduce quella di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dichiarata in contrasto con la Costituzione in quanto sia la giurisprudenza di questa Corte che quella della Corte EDU hanno individuato in materia di indennità di espropriazione un nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, garantito dall'art. 42, terzo comma, Cost., e dall'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, in virtù del quale l'indennità di espropriazione non può ignorare «ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene», né può eludere un «ragionevole legame» con il valore di mercato.

    Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 37 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 348/2007

    Ha colpito questo articolo
    24 ottobre 2007

    Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contengono norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la Costituzione.

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 37 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 235/2012

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2012

    Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando, in tal modo, anche il diritto ad un serio ristoro spettante all'espropriato, così come impone l'articolo 6 ed all'articolo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per il tramite dell'art. 117, 1° comma. Infatti, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001 e quindi la questione è ormai divenuta priva di oggetto. - Vedi sentenza n. 338 del 2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della questione oggetto dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 37 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 42 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 29 dicembre 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 338 (in G.U. 1a s.s. 28/12/2011, n. 54), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita')".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art37 · fonte del testo

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