Art. 14 — Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

(( L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorita' esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L) L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

  • a)quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilita';
  • b)se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
  • c)se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)

Testo vigente dal 6 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003. 58 parole tolte, 38 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero tolto: dei lavori pubblici aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L) Con decreto del Ministro tolto: dei lavori pubblici aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o … cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottatiaggiunto: ; nello stesso decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorita' esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L) L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi aggiunto: e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilita';

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, tolto: il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (tolto: R)

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: L)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art14 · fonte del testo

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