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[1](Art. 84 T. U. 1926).

[2]Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

[3]La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra e di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 538/1988

    Questione inammissibile
    12 maggio 1988

    La mancanza di compiuta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò determina la manifesta inammissibilità della questione, che si palesa come eventuale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.86 del R.D. 18 giugno 1931, n.713, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 Cod. pen.).

    Art. 3 cost. · Art. 723 c.p. · Art. 86 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/1982

    Questione infondata
    22 dicembre 1982

    Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in applicazione della finalita` dell'utilita` sociale, sottoporre a distinte licenze l'apertura di un esercizio pubblico, l'istallazione anche di un solo juke-box e l'istallazione anche di un solo flipper e cio` anche se con l'autorizzazione all'esercizio pubblico possono essere imposte all'esercente apposite disposizioni per l'uso di tali apparecchi. Infatti con le altre licenze si esercitano altri e piu` specifici controlli delle attivita` che si svolgono nel locale. Ne` alla conclusione raggiunta osta l'asserita natura di semplice mezzo di trattenimento del flipper, stante il tenore dell'art. 666 cod.pen. - Pertanto, in conformita` a quanto gia` ritenuto con la sent. n. 110 del 1973, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 68 e 86 T.U.L.P.S., promossa in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Art. 666 c.p. · Art. 69 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla libertà d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attività. Pertanto è infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali è richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacché tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

    Art. 666 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art86 · fonte del testo

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