Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/01/1970 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno

1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1968 dal pretore

di Padova nel procedimento penale a carico di Chioetto Augusto,

iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice

relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Oggetto della presente causa è la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 86 delle leggi di pubblica sicurezza, nella

parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo

della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in

pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo. La questione è

stata promossa dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968 in

relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Premesso che, secondo una tendenza dottrinale e giurisprudenziale,

per gli apparecchi da trattenimento non sussisterebbe l'obbligo della

previa licenza della pubblica sicurezza, il pretore rileva che tale

veduta è conforme all'ordinamento, oltre che per i motivi illustrati

dalla dottrina, anche perché non sussistono interessi di polizia tali

da imporre la limitazione in esame. È possibile prevenire ogni abuso

avendo gli agenti di pubblica sicurezza libertà di ingresso nei

pubblici esercizi e può la licenza di pubblico esercizio contenere

prescrizioni accessorie speciali; infine la norma accenna ad apparecchi

da giuoco e non da trattenimento. Tuttavia un recente progetto di

riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, commentando

la proposta di introdurre la licenza per gli apparecchi da

trattenimento, ha dato alla futura norma valore interpretativo in

relazione ad una prassi anteriore, così ponendo il quesito della

costituzionalità dell'art. 86 predetto con riguardo agli apparecchi da

trattenimento.

Il pretore ritiene che l'interpretazione favorevole alla licenza

farebbe dell'autorizzazione di esercizio un ingiusto ostacolo al libero

svolgimento dell'attività economica privata di produzione, noleggio e

commercio di tali apparecchi; porrebbe inoltre indirettamente remore

generiche alla libertà della persona umana e al pieno sviluppo della

medesima; e indirettamente avvilirebbe il diritto al lavoro, inteso

quale diritto del produttore, del noleggiatore, del pubblico esercente,

dell'utente e degli operai dipendenti dal produttore.

Il pretore afferma, a proposito del calcio da tavolo, essere ius

receptum che si resti nell'ambito del trattenimento tecnicamente inteso

laddove vi sia corrispettività fra prezzo costituito dalla monetina

che si introduce per ottenere il funzionamento dell'apparecchio e

controprestazione costituita dalle biglie o dalle palline poste a

disposizione dell'utente.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, il quale, con deduzioni depositate il 18 marzo 1969, ha

chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno

non fondata.

Egli preliminarmente osserva che il pretore ha inteso prescindere

dalle concrete esigenze processuali e prevenire invece le decisioni dei

giudici dell'eventuale fase di impugnazione. Nel merito rileva che la

norma denunciata ha riguardo genericamente al fatto che, in un pubblico

esercizio, si offra agli avventori la possibilità di trattenersi a

fare giuochi; e non sembra che, in questa sede, l'indagine

interpretativa possa spingersi fino ad accertare se una determinata

attività sia da considerarsi di giuoco, come fa il pretore quando

esclude che quella di trattenimento sia di giuoco.

La norma denunciata non contrasta con l'art. 41 della Costituzione.

Già la Corte, nella sua sentenza 28 giugno 1963, n. 125, ha

sottolineato che è permesso al legislatore ordinario di porre norme

che possano risolversi in limitazioni alla produzione e al commercio

allorché mirino ad assicurare la tutela delle esigenze di interesse

pubblico. L'imposizione della licenza per l'uso, nei pubblici esercizi,

degli apparecchi per giuoco rappresenta il doveroso coordinamento fra

le libertà economiche e le necessità sociali, in ordine ad attività

che, pur lecite, sono tuttavia tali da potere, in determinate

condizioni soggettive ed ambientali, dar luogo a sviluppi antisociali:

può esservi la necessità di controllare preventivamente l'adeguatezza

dei locali nei quali gli apparecchi da giuoco vengano installati, il

pubblico che generalmente li frequenta, la moralità del gestore, in

modo da escludere il pericolo che i congegni siano usati in modo

difforme da quello consentito e che se ne faccia strumento, fra

l'altro, di scommesse fra i giocatori.

La libertà e la dignità umana sono vieppiù assicurati proprio da

norme che, come quella denunciata, tendono ad impedire che l'attività

dei cittadini possa svolgersi in modo antisociale; cosicché debbono

ritenersi giustificate anche le presunte indirette incidenze del limite

legale nella esplicazione del lavoro del produttore degli apparecchi,

degli esercenti e dei loro dipendenti, se pure tali incidenze sono in

concreto ipotizzabili.

3. - All'udienza del 12 novembre 1969 l'avvocato dello Stato si è

riportato alle tesi svolte nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

L'ordinanza in esame è stata emessa dal pretore di Padova

nell'occasione di un procedimento penale contro Chioetto Augusto,

imputato, fra l'altro, di contravvenzione all'art. 86 del testo unico

di pubblica sicurezza, per aver, nel suo pubblico esercizio, usato un

apparecchio di calcio da tavolo senza l'autorizzazione di polizia.

Come si è detto nell'esposizione di fatto, il pretore ha giudicato

che la norma citata non richiede alcuna licenza per la detenzione in

pubblico esercizio degli apparecchi di trattenimento, in cui ha incluso

il calcio da tavolo; e si è detto pure che il pretore ha rafforzato

tale convincimento con l'osservare che, ove venisse accolta una

proposta, già presentata al Parlamento, di modificare la predetta

norma allo scopo di comprendere nell'obbligo di licenza gli apparecchi

da trattenimento, la modificazione avrebbe dovuto reputarsi innovativa.

Poste tali premesse, il giudice a quo, secondo logica, avrebbe dovuto

assolvere l'imputato, senza proporre alcuna questione di illegittimità

costituzionale del divieto di cui si tratta, perché quelle premesse

escludevano che il divieto fosse implicato nella res iudicanda e fosse

opponibile all'imputato. Viceversa il pretore ha promosso la questione,

avendo rilevato l'esistenza di un'intepretazione della norma non

coincidente con quella che egli riteneva fondata. E ha sottoposto la

norma al sindacato di questa Corte perché, come si legge nel

dispositivo dell'ordinanza, "secondo una certa interpretazione" essa

fin da ora impone l'obbligo della licenza di polizia; avendo presente

cioè una interpretazione che egli aveva prima qualificato priva di

fondatezza.

Vi è nell'ordinanza, come si scorge, la collocazione su basi

ritenute certe di un giudizio che nega l'obbligo dell'imputato di

provvedersi di licenza; ma in simultaneità v'è la affermazione che

l'imputato aveva quest'obbligo, a meno che fosse' stata dichiarata

illegittima in parte qua la norma denunciata. Non può non esservi

contrasto sostanziale fra l'una e l'altra posizione; ed esattamente

perciò la Presidenza del Consiglio rileva che la questione è stata

proposta, non perché creduta utile al giudizio di merito, ma per

prevenire decisioni contrarie alla tesi preferita da parte del giudice

dell'eventuale impugnazione. L'ordinanza si è cioè fondata su

ipotesi, su previsioni o su congetture; su considerazioni, vale a dire,

che altra volta questa Corte (sentenza 16 dicembre 1968 n. 134) ha

giudicato inidonee a giustificare la proposizione di un processo

costituzionale.

Del resto, una interpretazione giudicata inattendibile non poteva

dar regole di giudizio per la decisione della controversia di merito,

cosicché la verifica della legittimità costituzionale della norma che

ne è oggetto, prima facie manca di qualsiasi rilevanza; e comunque il

dubbio di interpretazione che il giudice a quo non ha risolto (se

dubbio di tal genere il pretore, nella specie ha voluto esprimere)

denota una sua incertezza sulla individuazione della norma da

applicare, che inficia irrimediabilmente l'esame della rilevanza della

questione di legittimità proposta alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

proposta dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968, per la

parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo

della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in

pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo, e in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA

REALE PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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