Art. 14-bis — Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche

La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ((2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate)) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 10 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 10 luglio 2010. 1 parola tolta, 50 parole aggiunte.

… sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. aggiunto: 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1aggiunto: , dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7tolto: , anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a … al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzatetolto: . Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125~art14bis · fonte del testo

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