[1](Art. 201 T. U. 1926).

[2]Nei locali di meretricio sono vietati:

  • a)i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
  • b)lo spaccio di cibi e bevande;
  • c)l'accesso dei minori degli anni diciotto.

[3]E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

[4]Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art196 · fonte del testo

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