Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal

pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Cioffi Aldo,

iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il pretore di Fondi

ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18

giugno 1931, n. 773, nella parte in cui fa divieto di dare feste da

ballo in luogo aperto al pubblico senza la licenza del Questore, in

riferimento all'art. 17, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 9 aprile

1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui

prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al

pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale,

occorre la licenza del Questore;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con

la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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