Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 2008 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 159 T. U. 1926).

[2]Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

[3]La carta di identita' ha durata di ((dieci anni)) e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. ((Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono)).91

[4]La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

[5]A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

91

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 22 agosto 2008 al 28 febbraio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9216/2025

    8 aprile 2025

    In tema di carta di identità elettronica, la disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 da parte del giudice, che ordini al Ministero dell'interno di indicare sul documento del figlio minore di una coppia omoaffettiva femminile la dicitura "genitore", in corrispondenza dei nomi del genitore naturale e di quello adottivo, è legittima, poiché il decreto ministeriale suddetto, nel disporre l'utilizzo dei termini "padre" e "madre", contrasta con l'art. 3, comma 5, T.U.L.P.S., che si riferisce ai "genitori" come soggetti richiedenti il rilascio, e consente un'indicazione appropriata solamente per una delle due madri, poiché impone all'altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità ("padre") non consona al suo genere, senza dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

    Art. 3 · Art. 44 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 115/1995

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1995

    Nei limiti in cui, dopo l'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio 1989, n. 6, e 8 marzo 1991, n. 81 - le quali hanno trasformato in vere e proprie professioni liberali le attività, rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci - è tuttora applicabile, la disposizione dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza "per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci", attiene evidentemente (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217) alla materia del turismo, di spettanza regionale, non essendo ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, operata con l'art. 17 bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimità costituzionale (nei limiti suddetti) dell'impugnato art. 17 quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziché nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 17-quinquies Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 19 febbraio 2026 — oggiin vigoreper 8 mesi
  2. 21 agosto 2013 — 19 febbraio 2026per 13 anni
  3. 25 marzo 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  4. 28 febbraio 2012 — 25 marzo 2012per 26 giorni
  5. 13 luglio 2011 — 28 febbraio 2012per 8 mesi
  6. 28 febbraio 2010 — 13 luglio 2011per un anno
  7. 22 agosto 2008 — 28 febbraio 2010per un anno
  8. 24 aprile 2002 — 22 agosto 2008per 6 anni
  9. 5 luglio 1998 — 24 aprile 2002per 4 anni
  10. 4 marzo 1966 — 5 luglio 1998per 32 anni
  11. 2 aprile 1963 — 4 marzo 1966per 3 anni
  12. 26 giugno 1931 — 2 aprile 1963testo originarioper 32 anni

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2002 al 22 agosto 2008. 1 parola tolta, 27 parole aggiunte.

La carta di identita' ha durata di tolto: cinque aggiunto: dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. aggiunto: Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art3 · fonte del testo

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