Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento e' valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed e' automaticamente rinnovabile. Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata piu' lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validita' della carta di soggiorno.

Testo vigente dal 19 aprile 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;126~art5 · fonte del testo

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