[1](Art. 2 T. U. 1926).

[2]Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

[3]Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 27 maggio 1961, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione".

Testo vigente dal 4 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 26/1961

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 1961

    Il potere legislativo può essere esercitato solo dagli organi a cui è espressamente conferito dalla Costituzione. Nelle materie che, secondo la Costituzione, devono essere disciplinate "con legge", non è consentita l'emanazione di atti amministrativi. Nei casi in cui la Costituzione stabilisce una riserva adoperando la formula "in base alla legge", può essere attribuita all'autorità amministrativa, con legge ordinaria, la facoltà di emanare provvedimenti anche di contenuto normativo. Tali provvedimenti non solo devono rispettare quei precetti costituzionali che siano inderogabili anche per il legislatore ordinario, ma devono mantenersi nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. I criteri atti ad assicurare il rispetto dei questi limiti devono essere fissati nella legge attributiva della potestà. L'art. 2 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) è illegittimo solo in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalità degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell'ordinamento giuridico dello Stato.

    Art. 2 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 83/1957

    Questione infondata
    22 giugno 1957

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che attribuisce al prefetto il potere di emanare in situazioni di necessità ed urgenza ordinanze aventi forza di legge). Cfr.: sent. n. 8 del 1956.

    Art. 2 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 8/1956

    Questione infondata
    2 luglio 1956

    La disposizione dell'art. 2 della legge di p.s., per la quale il prefetto ha la potestà di adottare, nel caso di emergenza o per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, deve essere interpretata non nel sistema nel quale ebbe nascimento, bensì nell'attuale sistema nel quale vive, e quindi (conforme alla giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, dell'ultimo decennio) nel senso che detti provvedimenti, anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralità di situazioni, non sono altro che atti amministrativi limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico. Pertanto essi non possono essere confusi con gli atti legislativi, che hanno altri caratteri e altri effetti, ed è dunque infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    Art. 2 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1961

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 4 giugno 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 27 maggio 1961, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art2 · fonte del testo

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