Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17-quinquiesd.lgs. 480/1994
  • art. 3d.lgs. 480/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e

12, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, recante

"Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931,

n. 773", promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2

settembre 1994, depositato in cancelleria il 6 settembre 1994 ed

iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Carlo Mezzanotte per la Regione Toscana e l'avvocato

dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 2 settembre 1994, la Regione

Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (anche in

relazione all'art. 76 Cost.), delle seguenti norme del decreto

legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina

sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773):

a) art. 3, primo comma, per la parte in cui introduce nel testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto

18 giugno 1931 n. 773) l'art. 17-quinquies, stabilendo che il

rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981

sia trasmesso al prefetto anziché alla regione competente, per le

violazioni delle norme - indicate dagli artt. 17-bis e 221-bis dello

stesso testo unico di pubblica sicurezza - riferibili alle

attribuzioni proprie o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117

e 118 della Costituzione, e più precisamente degli artt. 60, 76,

111, 123, 124, secondo comma, 84, 86 e 108 del testo unico medesimo;

b) art. 12, secondo comma, per la parte in cui introduce, nella

legge 5 dicembre 1985 n. 730, l'art. 8-bis, stabilendo che il

rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981

sia trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed

artigianato anziché alla regione competente, per le violazioni delle

norme - previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico di

pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e

consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2

della legge n. 730 del 1985 in difetto di autorizzazione o con

inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite

dall'autorità - riferibili ad attribuzioni proprie o delegate alle

regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed in

particolare delle norme indicate nel precedente punto a).

1.2. - La ricorrente premette che, con legge 28 dicembre 1993, n.

562, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti

legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta

nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.

18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, e delle

disposizioni ad esso connesse o complementari.

La delega era diretta a completare la trasformazione in violazioni

amministrative delle numerose contravvenzioni previste dal testo

unico del 1931, già ampiamente avviata con la legge 24 novembre

1981, n. 689.

La legge di delega non ha previsto innovazioni del quadro

normativo in tema di procedura per l'applicazione delle sanzioni

amministrative, così come stabilito dalla citata legge n. 689 del

1981. In particolare, il legislatore delegante ha espresso un

principio direttivo tendente a confermare la necessità di rispettare

il quadro delle competenze e delle attribuzioni delle amministrazioni

interessate: l'art. 1, lett. h), della legge di delega n. 562 del

1993 invita infatti il legislatore ad "individuare l'autorità

competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle

violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle

violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate".

Il decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 ha dato seguito alla

riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo, oltre ad una

modifica delle sanzioni penali previste dall'art. 17 del medesimo

testo unico, una serie di articoli aggiuntivi che prevedono ipotesi

di depenalizzazione con riferimento alle violazioni di singole

disposizioni del testo unico (art. 17-bis e art. 221-bis del testo

unico). Il decreto delegato disciplina anche le modalità di

accertamento delle violazioni e, pur confermando l'obbligo del

rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

introduce alcune norme innovative rispetto alla disciplina contenuta

in tale articolo, con particolare riferimento alla individuazione

dell'ufficio al quale il rapporto previsto da tale norma deve essere

presentato.

1.3. - Ciò posto, la ricorrente sostiene che gli artt.

17-quinquies del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (introdotto dall'art. 3,

primo comma, del decreto legislativo impugnato) e l'art. 8-bis della

legge 5 dicembre 1985, n. 730 (introdotto dall'art. 12, secondo

comma, del decreto legislativo impugnato) sono da ritenere

costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi delle competenze

della Regione ricorrente, per la parte in cui individuano il

destinatario del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre

1981, n. 689, in un organo dello Stato (il prefetto, nel caso

dell'art. 17-quinquies; l'ufficio provinciale dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, nel caso dell'art. 8-bis), anziché in

un ufficio individuato dalla Regione competente, per quelle

violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza (così come introdotti dallo stesso

decreto legislativo impugnato), che si riferiscono a funzioni di

polizia amministrativa attinenti a materie attribuite o delegate alle

regioni di diritto comune.

In tal modo il legislatore delegato ha violato il principio

fissato, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione,

dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, (pienamente confermato

dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981), secondo il

quale le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa

attinenti alle singole materie ad esse attribuite o delegate sulla

base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze

relative alle materie cui quelle funzioni accedono: principio che

vale non soltanto per le materie direttamente trasferite alle regioni

(c.d. competenze amministrative proprie) ma anche per le materie

delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione,

quando le competenze oggetto della delega costituiscano parte

integrante del patrimonio delle attribuzioni regionali (cfr. sent. n.

1034 del 1988).

Occorre, inoltre, ribadire - prosegue la ricorrente - che né la

legge di delega né la legge delegata hanno introdotto modifiche ai

criteri generali individuati per la procedura di accertamento e di

irrogazione delle relative sanzioni, fissata nella sezione II, capo

I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare dall'art.

17 di questa legge che, al terzo comma, ha stabilito che "nelle

materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le

funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato

all'ufficio regionale competente". In tal senso deve essere comunque

letto anche il citato principio direttivo di cui alla lett. h) della

legge di delega n. 562 del 1993: di qui la violazione delle

competenze regionali anche in relazione alla violazione dell'art. 76

della Costituzione, che vincola il legislatore delegato al rispetto

dei principi direttivi fissati dal legislatore delegante.

Le norme impugnate, nella parte in cui attribuiscono ad uffici

periferici dello Stato funzioni sanzionatorie che invece spettano

alla competenza regionale, invadono la sfera di autonomia legislativa

delle regioni, che hanno, infatti, la possibilità di determinare con

provvedimento legislativo gli organi competenti a ricevere il

rapporto e ad irrogare la sanzione ai sensi della norma statale che

la prevede. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte

che ha riconosciuto che spetta alle regioni e non allo Stato il

potere di individuare l'organo chiamato a svolgere compiti

amministrativi, tra i quali ovviamente rientrano quelli inerenti

all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materie

di competenza regionale (cfr. sentenze n. 121 del 1979, n. 319 del

1983 e la già citata n. 1034 del 1988; cfr. anche n. 350 e n. 365

del 1991; n. 123 del 1992).

Inoltre (cfr. sentt. n. 218 del 1988 e n. 77 del 1987; nonché n.

162 del 1990), la ripartizione delle attribuzioni fra lo Stato e le

regioni compiuta dal d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alle

funzioni di polizia è fondata sulla distinzione tra le competenze

attinenti alla pubblica sicurezza, le quali sono riservate in via

esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e

le altre competenze enucleate dall'ampia categoria della polizia

amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai

settori materiali loro attribuiti.

1.4. - Il decreto legislativo impugnato è quindi

costituzionalmente illegittimo - prosegue la ricorrente - in primo

luogo nella parte in cui prevede (art. 17-quinquies introdotto

dall'art. 3 del decreto impugnato) che sia presentato al prefetto

anziché alla regione il rapporto di cui all'art. 17 della legge n.

689 del 1981 riferito alla violazione delle seguenti norme del testo

unico di pubblica sicurezza (oggetto della depenalizzazione stabilita

dagli artt. 17-bis e 221-bis del medesimo testo unico):

a) art. 60 (in tema di licenza per l'installazione di ascensori

per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone),

che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza

comunale, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed

è quindi riconducibile alle competenze regionali in materia di

polizia locale urbana e rurale (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 616 del 1977

in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.);

b) art. 76 (relativo al preventivo avviso scritto all'autorità

locale di pubblica sicurezza da parte di chi intende far eseguire in

luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate ad

essere riprodotte con il cinematografo), che coinvolge funzioni di

polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19,

n. 3, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle

competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale,

nonché alla materia del turismo e spettacolo (artt. 117 e 118 Cost.

in relazione al decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477);

c) art. 111, nonché art. 199 del regolamento di esecuzione del

testo unico di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940 n. 635), che

contiene disposizioni applicative del citato art. 111 (relativo alla

licenza per l'arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque

altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in

molteplici esemplari), che coinvolge funzioni di polizia

amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 11,

del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni

regionali in materia di polizia locale urbana e rurale;

d) art. 123 (relativo alle autorizzazioni per l'esercizio del

mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e

per l'abilitazione all'insegnamento dello sci), che coinvolge

funzioni amministrative di competenza comunale ai sensi dell'art. 19,

n. 2, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle

competenze regionali in materia di polizia locale, nonché di turismo

e spettacolo (artt. 117 e 118 Cost. in relazione al decreto-legge 30

luglio 1994 n. 477);

e) art. 124, secondo comma (relativo alla licenza agli

stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121,

in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni),

che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza

comunale ai sensi dell'art. 19, n. 13, del d.P.R. n. 616 del 1977 e

quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di

polizia locale, così come espressamente statuito da questa Corte

nella citata sentenza n. 1034 del 1988;

f) art. 84 (relativo all'obbligo di tenere affissi in luogo

visibile i regolamenti relativi al servizio d'ordine di sicurezza nei

teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo), che coinvolge

funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi

dell'art. 19, n. 10, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi

riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia

locale, nonché di turismo e spettacolo;

g) art. 86, nonché art. 180 del regolamento di esecuzione

(relativo all'obbligo di esporre in un luogo visibile al pubblico,

sito nel proprio locale di esercizio, la licenza, l'autorizzazione,

la tariffa dei prezzi e gli altri atti indicati nel secondo comma

dell'art. 180 cit.), che riguarda funzioni attinenti alla materia

della polizia locale, così come risulta dal richiamo di cui all'art.

19, n. 8, del d.P.R. n. 616 del 1977 e attinenti comunque alle

funzioni delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della

Costituzione, dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, in

materia di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e

bevande (competenze che questa Corte ha statuito spettare alle

regioni nella citata sentenza n. 1034 del 1988);

h) art. 108 (relativo all'esercizio dell'industria di affittare

camere o appartamenti mobiliati o comunque di dare alloggio per

mercede), che coinvolge l'esercizio di funzioni amministrative di

polizia locale connesse alle competenze regionali in materia di

turismo e di industria alberghiera (cfr. sul punto la sentenza di

questa Corte n. 618 del 1988), come meglio risulta anche dai principi

della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983.

Ad avviso della ricorrente, in tutte le ipotesi sopra menzionate

alle lettere da a) ad h) si tratta di norme che non solo attengono a

materie trasferite o delegate alle regioni, ma che non sono in alcun

modo riconducibili ad esigenze di ordine pubblico, individuando

attribuzioni da esercitarsi all'interno della disciplina

amministrativa delle singole materie sopra indicate e senza che ad

esse si possa attribuire una particolare rilevanza per le esigenze di

tutela della sicurezza pubblica.

1.5. - Il decreto legislativo impugnato è altresì illegittimo,

conclude la Regione Toscana, anche nella parte in cui prevede (art.

8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730, così come introdotto

dall'art. 12, secondo comma, del decreto delegato impugnato) che sia

presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, anziché alla Regione ricorrente, il rapporto di

cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, riferito alle violazioni

previste dagli artt. 17 -bis e 221-bis del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, consistenti nello svolgimento delle attività

agrituristiche previste dall'art. 2 della stessa legge n. 730 del

1985, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle

prescrizioni imposte dalla legge o impartite dalla autorità.

Da un lato, infatti, lo svolgimento delle attività agrituristiche

individuate dall'art. 2 della legge n. 730 del 1985 coinvolge

sicuramente le funzioni amministrative trasferite o delegate alle

regioni in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi

degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 (in relazione agli

artt. 117 e 118 della Costituzione, così come ulteriormente

sviluppati dalla legge quadro n. 217 del 1983 e dal decreto-legge 30

luglio 1994, n. 477). Dall'altro, tali attività, sia in quanto

inerenti allo svolgimento delle attività turistiche ed alberghiere

sia in quanto riferite ad attività di polizia locale di competenza

comunale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono

sicuramente riconducibili alle competenze regionali in materia di

polizia locale urbana e rurale, trasferite alle regioni (in relazione

agli artt. 117 e 118 della Costituzione) dagli artt. 17 e 18 del

d.P.R. n. 616 del 1977 (il che vale in particolare con riferimento

alle attività riconducibili alle norme già citate nel precedente

punto 1.4).

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia respinto.

L'Avvocatura dello Stato osserva che erroneamente la ricorrente

ritiene che la decriminalizzazione comporti automaticamente il

trasferimento della materia cui si riferiscono le disposizioni

depenalizzate nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, con

obliterazione delle specifiche competenze attinenti alla pubblica

sicurezza, che restano in ogni caso riservate allo Stato (art. 4 del

d.P.R. n. 616 del 1977). In altre parole, si tende a confondere la

polizia amministrativa con la pubblica sicurezza, si ignora che la

stessa disposizione può assumere rilievo sia sotto il profilo della

polizia amministrativa che sotto quello della pubblica sicurezza e si

dimentica che, almeno per questo secondo prevalente profilo, è

legittimo l'esercizio del potere dell'organo statale ed in

particolare del prefetto, come dichiarato da questa Corte (sentenza

n. 77 del 1987).

Si osserva ancora che la tesi secondo cui le funzioni di polizia

sono interne alla disciplina amministrativa della materia, in quanto

non rivestono una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di

preservazione dell'ordine pubblico, è tutta da dimostrare ed è anzi

contraddetta dagli atti normativi richiamati, in particolare dalla

legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, tutta permeata

dall'esigenza di non attenuare, attraverso la decriminalizzazione

delle violazioni di alcune norme di pubblica sicurezza, le esigenze

di tutela dell'ordine pubblico e di mantenere quindi intatte

particolarmente le competenze del Ministero dell'Interno, i cui

organici vengono potenziati proprio in ragione dell'applicazione

della legge stessa.

Risulta, infine, dalla semplice lettura delle norme depenalizzate

che le violazioni previste presentano tutte un profilo esclusivo o

prevalente di ordine pubblico o si riferiscono a comportamenti che in

diversa misura hanno ricaduta fuori dell'ambito locale o regionale.

3. - Ha depositato memoria aggiuntiva la Regione Toscana,

insistendo nelle conclusioni già formulate e rilevando che, in molti

dei settori cui sono riferibili le funzioni di polizia amministrativa

attribuite ai commi dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, essa ha

già esercitato le proprie attribuzioni. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana solleva questione di legittimità

costituzionale di due norme introdotte dal decreto legislativo 13

luglio 1994, n. 480, il quale, in attuazione della delega contenuta

nella legge 28 dicembre 1993, n. 562, ha provveduto - per quanto qui

interessa - a trasformare in violazioni amministrative una serie di

contravvenzioni previste nel testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nonché gli illeciti ad esse

omogenei contenuti in disposizioni connesse o complementari al citato

testo unico.

Le norme impugnate individuano il soggetto o l'ufficio al quale

deve essere presentato il rapporto relativo alle violazioni

depenalizzate. Si tratta in particolare:

a) dell'art. 17-quinquies del testo unico di p.s. (introdotto

dall'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 480 del 1994), secondo cui il

rapporto va presentato al prefetto;

b) dell'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante

la disciplina dell'agriturismo, (introdotto dall'art. 12, secondo

comma, del d.lgs. n. 480), secondo cui il rapporto va trasmesso

all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e

dell'artigianato.

Ad avviso della ricorrente, dette norme, limitatamente alla parte

in cui si riferiscono alla violazione di disposizioni attinenti a

materie attribuite o delegate alle regioni, ledono le competenze

regionali in quanto individuano in un organo statale, anziché in un

ufficio regionale indicato dalla Regione medesima, il destinatario

del rapporto: e ciò in contrasto con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, come attuati dagli artt. 9, 17, 18, 19, 50, 51, 52 e 56

del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché dall'art. 17, terzo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, risulterebbe violato

il principio generale - fissato nei citati artt. 9 del d.P.R. n. 616

del 1977 e 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 - secondo cui

le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa,

attinenti alle materie ad esse attribuite o delegate, sulla base del

medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle

materie cui quelle funzioni accedono.

Viene, poi, denunciata la violazione dell'art. 76 della

Costituzione, in quanto le norme impugnate non avrebbero rispettato

il criterio direttivo di cui alla lett. h) dell'art. 1 della legge di

delega n. 562 del 1993, secondo cui occorreva "individuare

l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative ..

tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni

delle amministrazioni interessate".

2. - Va preliminarmente osservato che la questione posta in

riferimento all'art. 76 della Costituzione deve considerarsi

ammissibile, dato che il principio direttivo sopra citato è diretto

proprio a salvaguardare (anche) le competenze regionali; è peraltro

evidente che in concreto tale censura si identifica (e si esaurisce)

in quelle relative alla violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione (cfr. sentt. nn. 617 del 1988 e 183 del 1987).

3. - Prima di esaminare le singole questioni prospettate, vanno

richiamati sinteticamente alcuni principi generali affermati da

questa Corte in materia.

Deve innanzitutto ribadirsi che "la ripartizione tra Stato e

regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative ricalca

perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle

materie cui quelle sanzioni si riferiscono" (sentenza n. 60 del 1993

e precedenti ivi richiamati); da ciò discende che - conformemente al

criterio stabilito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del

1981 - spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a

ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le

violazioni di norme attinenti a materie affidate alla competenza

regionale, propria o delegata (purché, in quest'ultimo caso, le

competenze delegate costituiscano un'integrazione necessaria delle

competenze proprie, così che la loro lesione comporti anche una

menomazione di queste ultime) (sentenza n. 1034 del 1988 e precedenti

ivi richiamati).

Occorre, tuttavia, che nelle singole fattispecie non siano

ravvisabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza è

riservata allo Stato ex art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977; per

pubblica sicurezza deve intendersi (v. sentt. nn. 162 del 1990, 1034

e 218 del 1988, 77 del 1987) la funzione inerente al mantenimento

dell'ordine pubblico, cioè alla tutela dei beni giuridici

fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la

civile convivenza.

Va altresì chiarito, infine, che - contrariamente a quanto

ritiene la ricorrente - la "polizia locale urbana e rurale" non

configura di per sé una materia autonoma (se non nel senso della

istituzione ed organizzazione dei servizi di polizia municipale: v.

legge 7 marzo 1986, n. 65), bensì ha carattere accessorio e

strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta

inerisce; ne consegue, in particolare, che le funzioni di polizia

amministrativa attribuite ai comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616

del 1977 non rientrano per ciò solo nelle competenze regionali, dato

che soltanto alcune di esse sono riferibili alle materie di cui

all'art. 117 della Costituzione, mentre altre non sono connesse a

tali materie e rientrano pertanto nelle attribuzioni dello Stato, che

le ha assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 128 della Costituzione

(cfr., in tal senso, sent. cit. n. 77 del 1987).

4.1. - Ciò posto, le censure della ricorrente si rivolgono

innanzitutto, come già detto, all'art. 17-quinquies del t.u. di

pubblica sicurezza (norma introdotta dall'art. 3, primo comma, del

decreto legislativo n. 480 del 1994), nella parte in cui prevede che

sia presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale

competente, il rapporto relativo alla violazione di alcune tra le

fattispecie del medesimo testo unico che sono state oggetto di

depenalizzazione, ed in particolare di quelle previste negli artt.

60, 76, 84, 86 (e 180 del regolamento di esecuzione), 108, 111

(nonché 199 del regolamento di esecuzione), 123 e 124, secondo

comma.

Ad avviso della ricorrente, si tratta in tutti i casi di norme

attinenti a materie trasferite o delegate alle regioni e non

riconducibili in alcun modo ad esigenze di ordine pubblico. In

particolare, le norme citate, coinvolgendo (tranne nel caso dell'art.

108) funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ai sensi

dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, atterrebbero innanzitutto

alla materia della polizia locale urbana e rurale; in alcuni casi

(artt. 76, 84, 123), riguarderebbero anche quella del turismo e dello

spettacolo, ovvero (artt. 86 del testo unico e 180 del regolamento di

esecuzione) la competenza - delegata - relativa ai pubblici esercizi

di vendita di alimenti e bevande; infine, nell'ipotesi dell'art. 108,

le funzioni concernerebbero la materia del turismo e dell'industria

alberghiera.

Occorre, pertanto, esaminare singolarmente le fattispecie

richiamate dalla ricorrente, onde pervenire, caso per caso, alla

decisione sulla base dei criteri sopra enunciati al punto 3.

4.2. - L'art. 60 del testo unico del 1931 prevede l'obbligo della

licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di

persone o di materiali accompagnati da persone.

La questione non è fondata.

L'art. 6, lett. n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) riserva allo Stato la

funzione di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi

personali di protezione" - ivi compresi, pertanto, gli ascensori e i

montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 -, funzione

attribuita all'ISPESL ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30

giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597.

Ora, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sent. n.

74 del 1987 in tema di attività omologativa dell'ISPESL in ordine

agli ascensori, ai fini del rilascio della licenza di impianto e di

quella di esercizio, detta attività non può che avvenire (in questi

casi) nella particolare situazione edilizia in cui l'impianto è

installato, per cui essa, data la qualità delle verifiche che

vengono contestualmente eseguite, risulta intimamente connessa al

rilascio di entrambi i tipi di licenza: ne consegue che la norma de

qua accede a una funzione di competenza statale.

4.3. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'art.

76 del testo unico di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo

dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo

pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla

riproduzione cinematografica.

Non vi è dubbio che la norma sia diretta, almeno prevalentemente,

alla tutela di interessi di sicura competenza statale, quali l'ordine

pubblico e il buon costume.

4.4. - L'art. 84 del testo unico del 1931 prevede l'obbligo di

affissione, in luogo visibile, nei teatri e negli altri luoghi di

pubblico spettacolo, dei regolamenti di sicurezza.

In ordine a detta norma, la questione va risolta in senso

favorevole alla ricorrente.

L'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29 ha, infatti,

provveduto a trasferire alle regioni una serie di funzioni

amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello

spettacolo, tra cui, per quanto qui interessa, quelle concernenti

l'"autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione,

adattamento ed utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per

spettacoli cinematografici e teatrali" (terzo comma, lett. a). Appare

evidente come tale ampia competenza in tema di immobili destinati a

luoghi di pubblico spettacolo necessariamente includa quella relativa

alla irrogazione della sanzione amministrativa per la violazione

dell'obbligo stabilito dalla norma in esame: ne consegue

l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies

nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel

prefetto, anziché nell'ufficio regionale competente, il soggetto

destinatario del rapporto.

4.5. - La ricorrente fa, poi, riferimento congiunto agli artt. 86

del testo unico di pubblica sicurezza e 180 del regolamento di

esecuzione (r.d. 6 maggio 1940, n. 635), i quali concernono, il

primo, l'obbligo della licenza per tutta una serie di esercizi

pubblici (alberghi, pensioni, trattorie, caffè o altri esercizi di

vendita di bevande, sale per biliardi o altri giochi, stabilimenti

balneari, autorimesse, ecc.), e il secondo l'obbligo di tenere

esposte, nel locale dell'esercizio, in luogo visibile, la licenza,

l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi ed altri atti analoghi ivi

elencati. Poiché, tuttavia, al di là della formale indicazione, nel

ricorso si fa riferimento soltanto al citato contenuto prescrittivo

dell'art. 180 (richiamando altresì sul punto la sent. n. 1034 del

1988), mentre non vi è alcun cenno al diverso e ben più complesso

oggetto dell'art. 86, la censura deve ritenersi circoscritta al

menzionato art. 180 del regolamento di esecuzione.

Così intesa, la questione è fondata per i medesimi motivi

indicati nella citata sent. n. 1034 del 1988, in cui questa Corte

affermò che la norma de qua mira a garantire la regolarità e la

sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande: e

poiché le relative funzioni rientrano nella polizia amministrativa

connessa alle funzioni delegate alle regioni ad opera dell'art. 52,

lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, la determinazione dell'ufficio

competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n.

689 del 1981 non può che spettare alla regione a titolo di

competenza delegata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del

medesimo d.P.R. n. 616.

4.6. - L'art. 108 del testo unico in esame concerne l'obbligo

della preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica

sicurezza per l'esercizio dell'industria di affittare camere o

appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede.

La questione non è fondata.

È pur vero, infatti, che - come questa Corte ha affermato (sent.

n. 618 del 1988) - l'esercizio dell'attività di affittacamere

rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera di cui

all'art. 117 della Costituzione, e le relative funzioni

amministrative sono state trasferite alle regioni ai sensi degli

artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, nella medesima

pronuncia ora citata, si è avuto modo di rilevare che la particolare

disposizione di cui trattasi è dettata per finalità di pubblica

sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira

all'acquisizione di una serie di elementi obiettivi (indicati

nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari ad esercitare

i controlli sull'identità delle persone alloggiate e sui loro

movimenti: ciò basta a far sì che le relative funzioni siano

riservate allo Stato.

4.7. - Per quanto riguarda l'art. 111 del testo unico di pubblica

sicurezza, relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio

dell'arte tipografica, litografica, fotografica e di qualunque altra

arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici

esemplari, nonché l'art. 199 del regolamento di esecuzione, che

stabilisce il contenuto della domanda, la questione è fondata nei

limiti di seguito esposti.

Precisamente, deve ritenersi che le norme in esame rientrino nelle

competenze regionali nella misura in cui siano riconducibili alla

materia dell'artigianato, di cui all'art. 117 della Costituzione;

limitatamente cioè alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni,

soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8

agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane.

Entro detti limiti, la competenza ad irrogare le sanzioni

amministrative per la violazione delle norme in esame spetta alle

regioni e, pertanto, il relativo rapporto va presentato all'ufficio

regionale competente.

4.8. - L'art. 123 del testo unico di pubblica sicurezza attiene

all'obbligo della licenza "per l'esercizio del mestiere di guida,

interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione

all'insegnamento dello sci".

Premesso che l'ambito applicativo della norma deve considerarsi in

parte ridotto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio

1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81, le quali hanno trasformato in vere

e proprie professioni liberali le attività, rispettivamente, di

guida alpina e di maestro di sci (con soppressione, pertanto, della

necessità della licenza di cui alla norma in esame: cfr.,

esplicitamente, l'art. 19 della legge n. 81 del 1991), la questione

è fondata.

Appare, infatti, evidente che la norma attenga alla materia del

turismo, di spettanza regionale (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217),

né sono ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza.

4.9. - Viene, infine, richiamato l'art. 124, secondo comma, del

testo unico del 1931, relativo all'obbligo della licenza per gli

stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasione di

feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni.

La competenza ad irrogare le relative sanzioni spetta, in questo

caso, alle regioni, come questa Corte ha già avuto modo di affermare

nella più volte citata sent. n. 1034 del 1988.

5.1. - Resta da esaminare la questione relativa all'art. 8-bis

della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo),

introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n.

480 del 1994. Detta norma dispone (al primo comma) che "il rapporto

relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18

giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività

previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza

delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è

trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e

dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative".

Ad avviso della ricorrente, la norma è illegittima nella parte in

cui individua nel menzionato ufficio statale, anziché nell'ufficio

regionale competente, l'organo destinatario del rapporto, in quanto

le attività agrituristiche definite nell'art. 2 della legge n. 730

del 1985 da un lato attengono alla materia del turismo e

dell'industria alberghiera di competenza regionale (artt. 117 e 118

della Costituzione, 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché legge

n. 217 del 1983); dall'altro, sono riconducibili anche alla materia

della polizia locale urbana e rurale, nella parte in cui si

riferiscono a funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni

ex art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, in particolare a quelle

relative alle norme del testo unico di pubblica sicurezza già

indicate nel precedente punto 4.1.

5.2. - La norma in esame, come si evince dalla seppur non felice

formulazione, intende riferirsi alle sole fattispecie del testo unico

di pubblica sicurezza (depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e

221-bis del testo unico medesimo) strettamente connesse allo

svolgimento delle attività indicate nell'art. 2 della legge n. 730

del 1985 (in cui consiste tipicamente l'agriturismo), cioè le

attività di ricezione ed ospitalità stagionale esercitate da

imprenditori agricoli "attraverso l'utilizzazione della propria

azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle

attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del

bestiame, che devono comunque rimanere principali".

In relazione alla violazione di tali fattispecie la competenza a

ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni viene attribuita

all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, in

luogo di quella assegnata al prefetto dall'art. 17-quinquies del

testo unico.

Così chiarita la portata applicativa della norma, non vi è

dubbio che l'attività agrituristica rientri nella materia del

turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale.

Va, d'altra parte, evidenziato che l'attività in esame, come s'è

visto, è intrinsecamente complementare a quella agricola, la quale

deve conservare un carattere di principalità.

In conclusione, tenuto conto delle indicate peculiari

caratteristiche dell'agriturismo, la competenza ad irrogare le

sanzioni amministrative di cui all'art. 8-bis della legge n. 730 del

1985 deve essere attribuita alle regioni, accedendo a materia di

spettanza regionale e non essendo ravvisabili profili di tutela

dell'ordine pubblico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.

17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con

r.d. 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall'art. 3, primo comma,

del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della

disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nella

parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché

all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle

violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111

(limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del

testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione

del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis

della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo),

introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 13

luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è trasmesso

all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il

rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima;

c) dichiara non fondata ogni altra questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17-quinquies del testo unico di pubblica

sicurezza, introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto

legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata, in riferimento agli

artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il

ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari