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[1](Art. 159 T. U. 1926).
[2]Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
[3]La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
[4]La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunita' economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
[5]((A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza)).
Testo in vigore dal 5 luglio 1998 al 24 aprile 2002
