Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:

  • a)le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validita' sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;
  • b)le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
  • c)le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purche' munite di fotografia. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 22 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-18;329~artunico · fonte del testo

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