Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo

comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972

dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Manfredi

orietta ed altro, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio

1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Pontremoli, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972

nel procedimento penale a carico di Manfredi Orietta ed altro, ha

proposto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931,

n. 773, in correlazione all'art. 54 del relativo Regolamento approvato

con il r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui

limita l'obbligo del commerciante di armi di registrare le operazioni

giornaliere della vendita delle sole armi e non anche delle munizioni,

creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini:

in ordine alle munizioni, infatti, soltanto il detentore acquirente

sarebbe obbligato a farne immediata denuncia all'ufficio locale di

pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., mentre il

venditore sarebbe ingiustificatamente esonerato, dalla norma impugnata,

dal porre in essere quella registrazione delle operazioni di vendita

che costituisce il presupposto essenziale del controllo voluto dalla

legge per tutelare la pubblica incolumità.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni del 23

gennaio 1973, chiede che la Corte dichiari infondata la questione di

legittimità costituzionale proposta dal pretore di Pontremoli.

Osserva l'Avvocatura che la denunciata disparità di trattamento è

in realtà inesistente e trova una precisa e puntuale smentita in altre

disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(art. 55) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 108), le quali

rispettivamente impongono lo stesso obbligo della registrazione al

commerciante di esplodenti di qualsiasi specie e disciplinano le

modalità della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata

alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 35, comma primo, del t.u.

delle leggi di p.s., in correlazione con l'art. 54 del relativo

Regolamento, sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza,

tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché

limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione

cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e

non anche di quelle delle munizioni. E ciò nonostante sia da ritenersi

che da entrambe le operazioni possa derivare egualmente pericolo per la

pubblica incolumità, oggetto della normativa penale.

La questione non è fondata.

Le munizioni che, per la naturale capacità ad esplodere e per la

specifica previsione legislativa (veggasi elencazione contenuta

nell'allegato A del Regolamento citato), sono catalogate tra le materie

esplodenti, hanno nelle norme, sia del t.u. (artt. 46-57) che del

Regolamento (artt. 81-110), ampia ed adeguata regolamentazione, anche

per quanto si riferisce all'obbligo del venditore di tenere cronologica

e nominativa annotazione delle relative operazioni di vendita. Il tutto

come confermato, con espresse statuizioni, dagli artt. 55 del t.u. e 54

del Regolamento. E poiché l'assunta differenza di trattamento nelle

due ipotesi non sussiste, manca ovviamente ogni base alla dedotta

questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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