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[1](Art. 164 T. U. 1926).

[2]I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.

[3]I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 9 giugno 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1963

    Questione infondata
    30 maggio 1963

    La disposizione contenuta nel primo comma, prima parte, dell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, la' dove dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), o che debbano essere sottoposti a libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorità di p.s. locale, non è in contrasto con l'art.13 Cost., in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per sé, restrizione di libertà personale nel senso definito nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La disposizione non contrasta neanche con l'art.16 della Costituzione, in quanto, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi assolutamente obbiettive, rientra nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Cfr.: sent. 30/62

    Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 162 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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