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[1](Art. 164 T. U. 1926).
[2]I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.
[3]I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 9 giugno 1963
