Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1963 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1962 dal Pretore di

Chiavari nel procedimento penale a carico di Fichera Giuseppe, iscritta

al n. 126 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Fichera Giuseppe, imputato di

contravvenzione all'art. 162 della legge di pubblica sicurezza, il

Pretore di Chiavari ha emesso l'ordinanza del 2 maggio 1962,

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 giugno,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 30 dello

stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

190 del 28 luglio 1962, con la quale ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità del predetto art.

162 in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione. Il Pretore

rileva che il condannato che ha espiato la pena ha adempiuto agli

obblighi sanciti nella sentenza di condanna e non gli si dovrebbe

imporre alcuna limitazione alla libertà personale, qual'è quella di

presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, specie nel caso in cui

non debba essere sottoposto a libertà vigilata.

Nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

La disposizione contenuta nel secondo comma dell' art. 162 della

legge di pubblica sicurezza, in base alla quale è consentita la

traduzione in stato di arresto dei pregiudicati pericolosi davanti

all'autorità di polizia, contrasta con la norma del secondo comma

dell'art. 13 della Costituzione, giacché l'ordine di arresto proviene

non dall'autorità giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza.

La disposizione del secondo comma dell'art. 162 non corrisponde

nemmeno alle previsioni del terzo comma dello stesso art. 13. La

disposizione non si riferisce ad alcuna situazione di necessità ed

urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la

circostanza della pericolosità del soggetto; la disposizione, inoltre,

affida esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza la

valutazione della pericolosità e non assicura alcun intervento, né

preventivo né successivo, dell'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni, che hanno lo stesso fondamento di quelle

enunciate dalla Corte altre volte ed in particolare con la sentenza del

14 giugno 1956, n. 2, deve dichiararsi la illegittimità della

disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 162.

È ugualmente illegittima, per contrasto con l'art. 16 della

Costituzione, la norma contenuta nella parte del primo comma dello

stesso art. 162 in cui si dispone che l'autorità di pubblica sicurezza

provvede, se necessario, del foglio di via obbligatorio le persone che

si presentano.

La disposizione apparirebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "se necessario "

potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa

essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge.

Non si può contestare che alle persone delle quali si occupa

l'art. 162 possano applicarsi le misure previste dall'art. 2 e da tutte

le altre disposizioni della stessa legge del 1956, come può applicarsi

ogni altra legittima restrizione della libertà personale e della

libertà di movimento, quando siano previste dalla legge e siano

osservate, nella forma e nella sostanza, le norme dettate a garanzia di

chi a quelle restrizioni è sottoposto; e pertanto, se si fosse potuto

considerare come pleonastica la disposizione contenuta nell'ultima

parte del primo comma dell'art. 162, si sarebbe potuto dichiarare non

fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. Ma una

interpretazione in tal senso non è ammissibile, in quanto la

disposizione, nel suo chiaro contenuto, attribuisce una autonoma

potestà all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, se questa

disposizione restasse in vigore, potrebbe trarre da essa il potere di

rilasciare il foglio di via obbligatorio anche nei casi non contemplati

dalla legge del 1956.

Occorre, dunque, dichiarare in contrasto con l'art. 16 della

Costituzione la disposizione ora esaminata, pur riconoscendo che la

eliminazione dall'art. 162 delle ultime parole del primo comma non

significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa

disposizione non si possano applicare le misure restrittive della

libertà personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne

ricorrano i presupposti.

Non è fondata la questione di legittimità nei confronti della

prima parte del primo comma dell'art. 162, là dove questo dispone che

i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione

all'ammonizione (evidentemente nel senso che a questa parola deve

essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre

1956) o che debbano essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno

l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli sta bilimenti per misure

di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorità di pubblica

sicurezza locale.

La disposizione non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, in

quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per

sé, restrizione di libertà personale nel senso varie volte definito

da questa Corte (si veda, fra le altre, la sentenza n. 30 del 22 marzo

1962).

Ciò premesso, appare priva di base l'osservazione secondo cui la

norma sarebbe illegittima in quanto imporrebbe altre limitazioni di

libertà personale al condannato che, avendo espiato la pena, ha

adempiuto agli obblighi sanciti nella sentenza di condanna.

La norma non contrasta neppure con l'art. 16 della Costituzione.

Non occorre stabilire se l'art. 162 imponga uno di quegli

adempimenti che, pur implicando la necessità di qualche limitazione di

soggiorno o di circolazione, non determinano, secondo quel che ha

chiarito una precedente sentenza della Corte (8 marzo 1962, n. 20), una

violazione dell'art. 16. La disposizione è nell'ambito delle

limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Trattasi, infatti, di

un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone

precisamente determinate dalla legge stessa con criteri generali e su

basi assolutamente obbiettive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:

a) l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma

dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo

comma dell'articolo stesso là dove è detto "che li provvede del

foglio di via obbligatorio, se necessario";

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle

altre disposizioni contenute nello stesso art. 162.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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