[1](Art. 164 T. U. 1926).

[2]I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.29

[3]I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.29

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72

29

La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato "in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione: a) l'illegittimita' delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso la' dove e' detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".

Testo vigente dal 9 giugno 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1963

    Questione infondata
    30 maggio 1963

    La disposizione contenuta nel primo comma, prima parte, dell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, la' dove dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), o che debbano essere sottoposti a libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorità di p.s. locale, non è in contrasto con l'art.13 Cost., in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per sé, restrizione di libertà personale nel senso definito nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La disposizione non contrasta neanche con l'art.16 della Costituzione, in quanto, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi assolutamente obbiettive, rientra nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Cfr.: sent. 30/62

    Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 162 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 9 giugno 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72

    La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato "in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione: a) l'illegittimita' delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso la' dove e' detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art162 · fonte del testo

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