[1](Art. 10 T. U. 1926).

[2]Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

[3]1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

[4]2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

[5]Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.57

[6]Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

57

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".

Testo vigente dal 23 dicembre 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 440/1993

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 1993

    L'onere, per coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia (nella specie licenza di porto d'armi), di provare la propria buona condotta, seppur limitato alle ipotesi in cui sussista un dato negativo accertato dalla pubblica amministrazione, appare, da un lato irragionevole in quanto addossa all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione è in grado di adempiere per la varietà dei parametri di verifica dai quali può scaturire la preclusione alla realizzazione di posizioni soggettive di cui il privato è titolare, e dall'altro contrastante con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione perché le verifiche compiute dall'amministrazione non sempre possono restare ancorate a precisi criteri interpretativi con il rischio che rimangano affidate alle opinioni personali dei titolari della 'potestas decidendì, non rilevando il contrario, il fatto che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi che può divenire operante solo nei confronti delle persone riguardo alle quali esista la perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, 773, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta, restando assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 24 della Costituzione. - Sulla licenza di porto d'armi come eccezione al divieto, penalmente sanzionato, di portare armi, v., S. n. 24/1981. - Sulla necessità di motivazione dei provvedimenti di revoca, v., O. n. 272/1992.

    Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 405/1997

    Questione infondata
    17 dicembre 1997

    A conferma di decisione già adottata sulla medesima normativa, vanno respinte le censure proposte, sotto il profilo della lamentata incidenza di essa sull'attività e sul diritto al lavoro dell'interessato, nei confronti degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali, al venir meno del previsto requisito del !"non aver riportato condanna per delitto", la nomina, con decreto prefettizio, a guardia giurata non può essere rinnovata. A modificare il già seguito indirizzo non valgono infatti i richiami del giudice 'a quò alle sentenze della Corte costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi automatici di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per lesione del principio di gradualità giacché, mentre per i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza in base alla legge 18 gennaio 1992, n. 16), secondo il principio affermato in quella giurisprudenza è necessario ponderare ogni singolo caso attraverso il procedimento disciplinare, nell'"accesso all'impiego" - sia che si tratti di impiego pubblico, sia che si tratti di lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa - occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore. Pertanto, poiché i tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate, differenziandole da altri prestatori d'opera, giustificano l'adottato meccanismo autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, va esclusa sia la irragionevolezza del disposto denunciato, sia il contrasto con gli artt, 4 e 35 Cost. i quali, a parte che nell'ordinanza di rinvio vengono richiamati in modo solo generico, in una situazione del tutto particolare come quella in questione non possono utilmente invocarsi. Pur se va riconosciuto - dato che la materia, come anche l'autorità rimettente ammette, si presta a varie soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - che gli argomenti addotti ripropongono, anche in riferimento al caso in oggetto, il tema della revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. - Sulle norme oggetto dell'attuale impugnativa e su altre concernenti anch'esse le guardie giurate, v. S. n. 326/1995 e in precedenza O. n. 272/1992 e S. n. 766/1988. Sulla necessaria non automaticità dei provvedimenti di decadenza dall'impiego in seguito a condanna, v. in particolare, S. n. 197/1993 e oltre a questa S. nn. 16/1991, 15/1990 40/1990. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/1997

    Questione infondata
    21 novembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo che consentirebbero la revoca della licenza di porto d'armi a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, in base a parametri generici ed indeterminati. Delle norme impugnate è infatti possibile e doveroso dare un'interpretazione conforme a Costituizone, gravando sulla pubblica amministrazione specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimità del provvedimento amministrativo. red.: A. Agrò

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 23 dicembre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art11 · fonte del testo

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