[1](Art. 166 T. U. 1926).

[2]Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

[3]Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

[4]La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".

Testo vigente dal 8 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956 e n. 11 del 19 giugno 1956. Or…

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 26/1956

    Questione infondata
    21 luglio 1956

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. da 164 a 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativi all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). V. Sent. n. 11/1956.

    Art. 13 cost. · Art. 136 cost. · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956. .

… ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.tolto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164 · fonte del testo

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