[1](Art. 193 T. U. 1926).
[2]Il confinato non puo' allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
[3]Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
[4]Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata del confino
[5]Il confino cessa di diritto se il confinato e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato e' ordinata la liberta' vigilata, il confinato vi e' sottoposto dopo la cessazione del confino.
Testo vigente dal 26 giugno 1931
