[1](Art. 112 e 113 T. U. 1926).

[2]E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorita' o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. 40

[3]E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.

[4]L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. 13 42

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561

13

Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma terzo del presente articolo.

Corte Costituzionale

40

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"".

Corte Costituzionale

42

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 199 (in G.U. 1ª s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorita' e lesive del sentimento nazionale".

Testo vigente dal 4 marzo 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 199/1972

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1972

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa ad divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.

    Art. 656 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/1971

    Illegittimità dichiarata
    16 marzo 1971

    Le medesime ragioni addotte per dichiarare l'illegittimità dell'art. 553 c.p. valgono anche per riconoscere l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di scritti, disegni e immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiego. Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscono ai predetti mezzi, nonché all'art. 2 del d.l. 31 maggio 1946, n. 561, nella parte in cui stabilisce che si può far luogo al sequestro di giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulghino i mezzi medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.

    Art. 553 c.p. · Art. 112 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 9/1965

    Questione infondata
    19 febbraio 1965

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 553 c.p. e 112 t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21 della Costituzione in quanto tali norme debbono essere interpretate nel senso che il divieto in esse previsto è rivolto a manifestazioni di pensiero, scritti o disegni che, per il modo in cui sono effettuati, offendono il buon costume.

    Art. 553 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 112 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1971 al 4 marzo 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 199 (in G.U. 1ª s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorita' e lesive del sentimento nazionale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art112 · fonte del testo

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