Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1959 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con ordinanza 24 gennaio 1956 (pervenuta a questa

Corte il 20 gennaio 1959) del Tribunale di Pescara, emessa nel

procedimento penale a carico di Masciovecchio Egidio, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 ed

iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1959.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.

D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata

rimessa a questa Corte con l'ordinanza 24 gennaio 1956 del Tribunale di

Pescara;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta

questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo

è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14

giugno 1956, n. 146;

che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità

costituzionale delle norme contenute nei commi fo, 2, 3, 4, 6 e 7 del

menzionato art. 113, tali norme, unitamente alle altre ivi indicate,

hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non

possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.

87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;

che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale

fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata

sollevata nella specie questione di legittimità costituzionale;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della

sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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