[1](Art. 139 T. U. 1926).

[2]Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

[3]1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

[4]2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

[5]3° sapere leggere e scrivere;

[6]4° non avere riportato condanna per delitto;

[7]5° essere persona di ottima condotta politica e morale;62

[8]6° essere munito della carta di identita';

[9]7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

[10]Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.

[11]La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto ((, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133)). Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata.

[12]Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.

[13]Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

[14]Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

62

La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziche' "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilita' dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni".

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 311/1996

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1996

    Illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione, dell'art. 138, primo comma, n. 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui consente di valutare, ai fini del possesso dei requisiti per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, la condotta "politica" dell'aspirante nonché condotte apprezzabili sotto il profilo genericamente definito "morale", ma riconducibili esclusivamente alla sfera della vita privata e della libertà individuale, come tali non suscettibili per la loro natura, per la loro occasionalità o la loro distanza nel tempo, di incidere ragionevolmente sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività considerata, esigendo altresì la conformità ad un parametro di valutazione "ottima", che non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia particolare giurata, tanto più in considerazione dei requisiti meno severi richiesti per l'accesso ai corpi statali di polizia, in quanto l'ammissibilità di requisiti attitudinali o di affidabilità desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alla funzione o all'attività da svolgere, è condizionata al sussistere di precise limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui può darsi legittimamente rilievo, sia alle modalità di concreta verificabilità dell'imparzialità del loro accertamento, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e delle libertà fondamentali. - V. S. nn. 203/1995, 107/1994, 108/1994 e 440/1993, nonché O. nn. 326/1995 e 272/1992. red.: F. Mangano

    Art. 138 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 338/2000

    Questione infondata
    24 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte comportante la revoca automatica dell'autorizzazione di polizia, per l'esercizio di attività e per il porto d'armi, in caso di condanna per delitto: trattandosi di questione già dichiarata non fondata con sentenze n. 326 e 405 del 1995 (la seconda relativa all'attività di guardia giurata, come nella specie), senza che la tenuità della pena inflitta e la mancata impugnazione da parte del condannato, valorizzate dal giudice rimettente, possano, in quanto attinenti ad aspetti di mero fatto, indurre ad una diversa valutazione della questione, e senza che, a tal fine, neppure rilevi il richiamo dell'ulteriore parametro dell'art. 97 Costituzione, palesemente estraneo alla materia 'de qua'.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 388 c.p. · Art. 138 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 405/1997

    Questione infondata
    17 dicembre 1997

    A conferma di decisione già adottata sulla medesima normativa, vanno respinte le censure proposte, sotto il profilo della lamentata incidenza di essa sull'attività e sul diritto al lavoro dell'interessato, nei confronti degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali, al venir meno del previsto requisito del !"non aver riportato condanna per delitto", la nomina, con decreto prefettizio, a guardia giurata non può essere rinnovata. A modificare il già seguito indirizzo non valgono infatti i richiami del giudice 'a quò alle sentenze della Corte costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi automatici di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per lesione del principio di gradualità giacché, mentre per i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza in base alla legge 18 gennaio 1992, n. 16), secondo il principio affermato in quella giurisprudenza è necessario ponderare ogni singolo caso attraverso il procedimento disciplinare, nell'"accesso all'impiego" - sia che si tratti di impiego pubblico, sia che si tratti di lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa - occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore. Pertanto, poiché i tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate, differenziandole da altri prestatori d'opera, giustificano l'adottato meccanismo autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, va esclusa sia la irragionevolezza del disposto denunciato, sia il contrasto con gli artt, 4 e 35 Cost. i quali, a parte che nell'ordinanza di rinvio vengono richiamati in modo solo generico, in una situazione del tutto particolare come quella in questione non possono utilmente invocarsi. Pur se va riconosciuto - dato che la materia, come anche l'autorità rimettente ammette, si presta a varie soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - che gli argomenti addotti ripropongono, anche in riferimento al caso in oggetto, il tema della revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. - Sulle norme oggetto dell'attuale impugnativa e su altre concernenti anch'esse le guardie giurate, v. S. n. 326/1995 e in precedenza O. n. 272/1992 e S. n. 766/1988. Sulla necessaria non automaticità dei provvedimenti di decadenza dall'impiego in seguito a condanna, v. in particolare, S. n. 197/1993 e oltre a questa S. nn. 16/1991, 15/1990 40/1990. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 14 ottobre 2020. 39 parole aggiunte in 2 capoversi.

… servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.tolto: .

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefettoaggiunto: , previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art138 · fonte del testo

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