Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1996

dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Recupero Giovanni

contro il prefetto della provincia di Catania ed altro, iscritta al

n. 1314 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

distaccata di Catania, giudicando sul ricorso proposto da una guardia

particolare giurata per l'annullamento del decreto prefettizio che

negava il rinnovo dell'approvazione della sua nomina, e della domanda

volta a sospenderne l'esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma,

numero 4, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il Collegio rimettente ritiene irragionevole le disposizioni che in

via generale prevedono il "riverbero automatico" della condanna

penale sul rapporto di lavoro, e denuncia la mancanza di meccanismi

che commisurino la reazione dell'ordinamento all'effettiva gravità

del reato commesso (nel caso in esame, il provvedimento negativo è

stato adottato in seguito alla condanna per emissione di assegno a

vuoto).

Ad avviso del giudice a quo, i meccanismi di adeguamento potrebbero

assumere tre conformazioni: l'esclusione di ipotesi delittuose meno

gravi, individuate attraverso la fissazione di un limite di pena;

l'esercizio di un potere di valutazione discrezionale da parte

dell'autorità di pubblica sicurezza; la determinazione di un limite

(misura della pena o tipologia dei reati) al di sopra del quale la

misura amministrativa è automatica, e al di sotto del quale, invece,

è ammesso un margine di apprezzamento discrezionale. "Soluzione

intermedia" - avverte il rimettente - fra le prime due.

Queste prospettazioni tengono conto dell'entità della devianza,

mentre sarebbe irrazionale la previsione di conseguenze identiche

rispetto a fatti di portata diversa: a tal riguardo nell'ordinanza di

rimessione si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha

affermato il principio di proporzione e la regola del

contraddittorio, a partire dalla sentenza n. 971 del 1988 fino alla

n. 220 del 1995.

Il giudice a quo non ignora che analoga questione è stata

dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 326 del 1995,

ma contesta il passaggio della motivazione in cui si nega che il

provvedimento prefettizio di revoca abbia "una ricaduta" diretta sul

rapporto di lavoro. La fattispecie in esame sarebbe affine alla

situazione dei lavoratori portuali, oggetto della sentenza n. 220 del

1995, perché la revoca dell'approvazione prefettizia della nomina a

guardia particolare giurata, o il diniego di rinnovo, comportano

necessariamente l'interruzione del rapporto di lavoro.

La normativa denunziata sarebbe fonte, altresì, di ingiustificata

disparità di trattamento: l'automaticità della sanzione discrimina

infatti le guardie giurate rispetto ai dipendenti pubblici e agli

altri lavoratori privati, per i quali valgono il principio di

proporzione della sanzione disciplinare con il fatto addebitato, e la

garanzia del contraddittorio.

Sarebbero violati pure gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma,

della Costituzione, in quanto la perdita del posto di lavoro avviene

anche quando il comportamento illecito non sia espressione di

significativa potenzialità criminosa: il sacrificio di beni e valori

fondamentali è ammissibile, conclude l'ordinanza, soltanto nei

limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango

costituzionale (sentenza n. 141 del 1996). Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

distaccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale degli

artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del testo unico

di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,

perché la revoca automatica delle autorizzazioni di polizia a

seguito di condanne per delitto (nella specie per l'emissione di

assegni a vuoto) priva del titolo necessario per l'esercizio

dell'attività lavorativa le guardie particolari giurate; questione

sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,

alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha dichiarato

illegittimi i meccanismi automatici di decadenza, per lesione del

principio di gradualità e di articolazione del procedimento

disciplinare.

2. - La questione non è fondata.

La normativa introdotta dal testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza si basa sul principio secondo cui le autorizzazioni di

polizia per la nomina a un impiego (nella specie, l'approvazione

della nomina a guardia particolare giurata) devono considerarsi

subordinate al permanere dei requisiti richiesti dall'ordinamento: è

evidente che l'abbandono di tale principio e la sua sostituzione

rientrano nelle valutazioni discrezionali del legislatore,

sussistendo molteplici ipotesi di cambiamento, nessuna delle quali

costituzionalmente obbligata (sentenza n. 776 del 1988, Considerato

in diritto n. 3).

Il giudice a quo ne è consapevole, e cerca nella giurisprudenza di

questa Corte sulla "destituzione di diritto" elementi che consentano

di temperare il sistema attuale, che è fonte, a suo avviso, di gravi

disparità, introducendo margini di valutazione discrezionale, in

modo tale da non danneggiare l'attività lavorativa di chi sia

incorso in condanne per reati di lieve entità e limitato allarme

sociale. Tuttavia, non può evocarsi il principio di gradualità e

articolazione del procedimento con riguardo all'accertamento che la

pubblica amministrazione è tenuta a compiere sulla sussistenza dei

requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'impiego.

Mentre i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla

decadenza ex legge 18 gennaio 1992, n. 16) non possono avere

carattere automatico, perché è necessario ponderare ogni singolo

caso attraverso il procedimento disciplinare, secondo il principio

affermato nella sentenza n. 197 del 1993 (v. anche le sentenze nn. 16

del 1991, 158 e 40 del 1990), nell'"accesso all'impiego" occorre che

i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal

legislatore. Ciò vale per l'impiego pubblico, e per il lavoro

privato che sia soggetto ad autorizzazione amministrativa, perché i

tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate,

differenziandole da altri prestatori d'opera (sentenza n. 326 del

1995 e ordinanza n. 272 del 1992), giustificano tale meccanismo

autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo,

dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento. Va dunque

esclusa l'irragionevolezza della norma denunciata; né possono

utilmente invocarsi - in una situazione del tutto peculiare - gli

artt. 4 e 35 della Costituzione, che l'ordinanza richiama d'altronde

in modo generico.

3. - Il tribunale rimettente ammette che vi sono altre opzioni

normative da valutare, oltre quella che mira a introdurre uno spazio

di apprezzamento discrezionale delle singole posizioni soggettive;

riconosce, dunque, che la materia si presta a varie soluzioni,

nessuna delle quali è costituzionalmente obbligata. E se gli

argomenti addotti ripropongono il tema della revisione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, con riguardo al riverbero

automatico della condanna penale sul rapporto di lavoro, essi non

consentono a questa Corte di modificare l'indirizzo assunto con la

sentenza n. 326 del 1995: la questione va quindi dichiarata non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35

della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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