Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio

decreto 18 giugno 1931, e 773 (Approvazione del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 24

marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul

ricorso proposto da Cirillo Girolamo contro il Prefetto della

Provincia di Caserta, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Cirillo Girolamo, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di alcune condanne per il delitto di emissione di

assegni a vuoto, il Prefetto della Provincia di Caserta emanava, il

13 febbraio 1991, decreto di revoca dell'approvazione della nomina di

Cirillo Girolamo a guardia particolare giurata, del libretto di porto

d'arma e della licenza di porto di pistola. Il Cirillo proponeva

impugnativa avanti il Tribunale amministrativo regionale della

Campania e, all'esito della camera di consiglio del 20 giugno 1991,

vedeva accolta la domanda di sospensione cautelare dell'atto, sì che

il Prefetto, in data 25 luglio 1991, revocava il provvedimento

impugnato "fino alla pronuncia di merito".

A conclusione della pubblica udienza il suddetto Tribunale ha

sollevato questione di costituzionalità degli artt. 11, terzo comma,

e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

"nella parte in cui prevede l'automatica revoca delle autorizzazioni

di polizia a seguito di condanna penale per delitto".

2. - Premette il giudice a quo che - con le conseguenze testé

indicate - il Prefetto di Caserta ha revocato il decreto di

approvazione della nomina del Cirillo a guardia particolare giurata,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 138 del vigente

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, essendo venute meno,

dopo le menzionate condanne, le condizioni che legittimavano il

rilascio delle autorizzazioni di polizia; e sottolinea che la

giurisprudenza amministrativa concorderebbe nel ritenere, quello in

esame, come un caso di esercizio vincolato della funzione, con la

revoca automatica dell'autorizzazione.

L'automatismo sanzionatorio, così ricostruito, sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, non

essendo assistito da un qualsiasi potere di graduazione che moduli la

misura in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. Del

resto, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato il

principio generale della gradualità delle sanzioni e della

possibilità di adeguamento della reazione ordinamentale al fatto

concreto, ritenendo irrazionale, e dunque lesivo dell'art. 3 della

Costituzione, l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 85 del

d.P.R. n. 3 del 1957 (sentenza n. 971 del 1988).

La questione affrontata dalla Corte in tale occasione sarebbe

sostanzialmente analoga a quella in discussione, atteso che la

normativa impugnata statuisce la perdita automatica del titolo di

polizia richiesto per la nomina a guardia giurata, comportando quindi

l'impossibilità, per il ricorrente, di continuare a esercitare la

propria attività lavorativa. Conseguenza sproporzionata, ad avviso

del giudice a quo, rispetto all'addebito ascritto al Cirillo (alcune

condanne a pena pecuniaria per emissione di assegni a vuoto che non

desterebbero particolare allarme sociale, in quanto espressione di

occasionali difficoltà economiche e non di una abituale tendenza a

delinquere).

Il Consiglio di Stato, ricorda il rimettente, ha già sollevato

analoga questione di costituzionalità, conclusasi però con una

pronuncia di restituzione degli atti al collegio (ordinanza n. 135

del 1990) per un nuovo accertamento della rilevanza dopo l'entrata in

vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che con l'art. 4 ha

sostituito il contenuto dell'art. 166 del codice penale ("La condanna

a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di

per sé sola, motivo .. per il diniego di concessione di licenze o di

autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa"). Ma il

nuovo testo dell'art. 166 del codice penale - conclude l'ordinanza di

rimessione - non sarebbe applicabile al caso di specie, sì che

sarebbe rilevante la questione di costituzionalità del combinato

disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4,

del regio decreto n. 773 del 1931, "nella parte in cui prevede

l'automatica revoca delle autorizzazioni di polizia a seguito di

condanna penale per delitto e non anche la possibilità, per

l'autorità preposta alla vigilanza, di graduare la sanzione in

relazione alla gravità dell'infrazione commessa e quindi della

condanna subita".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per

l'infondatezza della questione che attiene alla valutazione della

congruità delle sanzioni amministrative conseguenti a condanna

penale; materia che è riservata alla discrezionalità del

legislatore (sentenza n. 270 del 1986).

4. - Si è costituita, fuori termine, la parte privata, chiedendo

l'accoglimento della questione ed eccependo l'incostituzionalità

delle disposizioni impugnate anche in riferimento agli artt. 4, 35 e

97 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, la questione di costituzionalità del combinato

disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4,

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza), in quanto prevede la revoca

delle autorizzazioni di polizia quale sanzione accessoria a condanne

penali per delitto (nella specie, per l'emissione di assegni a vuoto,

peraltro sanzionata, in concreto, con la sola pena pecuniaria). Con

un automatismo che, senza alcuna possibilità di graduazione,

comporterebbe la privazione del titolo richiesto per la nomina a

guardia particolare giurata e, quindi, la perdita del posto di lavoro

presso l'Istituto di vigilanza.

2. - La questione è infondata.

Recentemente ribadita con la sentenza n. 220 del 1995, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo

comma, del codice della navigazione, nella parte in cui prevede, per

il personale marittimo, la pena disciplinare della cancellazione

dagli albi o registri come effetto automatico della condanna,

anziché sulla base di una valutazione compiuta dall'amministrazione

competente, la linea giurisprudenziale di questa Corte - invocata dal

giudice a quo a sostegno dell'accoglimento della questione - non

viene in alcun modo in rilievo nel caso in esame.

A prescindere dai profili pubblicistici che connotano la categoria

delle guardie giurate differenziandole da altri prestatori d'opera

(v. l'ordinanza n. 272 del 1992), resta insormontabile l'ostacolo

della mancanza d'una ricaduta diretta degli effetti del provvedimento

prefettizio di revoca sul rapporto di lavoro con l'Istituto di

vigilanza. Dalla revoca, disposta conseguentemente alla perdita dei

requisiti prescritti, non deriva alcun provvedimento che, con

automatismo, inerisca al rapporto di lavoro della guardia giurata: da

essa deriva soltanto la perdita dell'autorizzazione di polizia,

peraltro ben giustificata dal carattere fiduciario connesso

all'esercizio delle funzioni che assumono rilievo pubblicistico e

interesse per la collettività. I possibili effetti (indiretti) che

la revoca prefettizia produce sul rapporto di lavoro rimangono,

invero, al di fuori di un tale scenario e, comunque, non implicano

necessariamente la perdita del posto di lavoro sia per le eventuali

(libere) valutazioni "datoriali" sia per la possibilità di accordi

collettivi che, entro certi limiti, consentano un diverso impiego del

lavoratore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo

comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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