Corte costituzionale

Sentenza n. 776/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo

comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza ), promosso con ordinanza emessa il 28 agosto 1986

dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione di

Catania, sul ricorso proposto da Bottaro Emanuele contro la

Prefettura di Siracusa - Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47/Ia s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio instaurato da Bottaro Emanuele per

ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il prefetto di

Siracusa aveva revocato nei suoi confronti il decreto di approvazione

di nomina a guardia giurata particolare nonché la licenza di porto

di pistola a tassa ridotta, il Tribunale amministrativo regionale per

la Sicilia - Sezione di Catania, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno

1931, n. 773.

Il Bottaro era stato condannato alla pena di quattro mesi di

reclusione per il delitto di bancarotta semplice, ottenendo peraltro

i benefici della sospensione condizionale della pena e della non

menzione della condanna. A seguito di ciò, il prefetto di Siracusa

aveva emesso l'impugnato provvedimento di revoca.

Osserva il giudice a quo che il provvedimento prefettizio risulta

formalmente corretto, consistendo in una revoca obbligatoria, dovuta

alla sopravvenuta mancanza delle condizioni alle quali è subordinato

il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Tali essendo i fatti - prosegue il giudice - va rilevato:

a) che negli anni più recenti si è sviluppata una particolare

sensibilità sociale per la conservazione del posto di lavoro,

sensibilità che ha trovato riscontro in provvedimenti legislativi di

notevole importanza;

b) che il fatto attribuito al Bottaro, consistente nell'omessa

tenuta dei libri contabili, è tenue e comunque non significativo

della personalità del reo e della sua capacità a delinquere,

essendo espressione soltanto della mancanza di attitudine

all'esercizio di attività commerciali;

c) che sussiste una evidente sproporzione tra la tenuità

dell'illecito, riconosciuta dal giudice con la concessione del doppio

beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, e la

gravità della revoca dell'autorizzazione di polizia, disciplinata in

termini di rigido automatismo dall'art. 11, terzo comma, del testo

unico su ricordato e dall'art. 138 del medesimo T.U., norma

quest'ultima che pone come requisito per l'autorizzazione

all'esercizio delle mansioni di guardia giurata il non aver riportato

condanna per un delitto.

La sanzione amministrativa applicata nella fattispecie in modo

automatico risulta avere un potere afflittivo particolarmente grave,

perché determina in pratica l'espulsione del soggetto dal mondo del

lavoro, data la notoria difficoltà di reperire nelle regioni

meridionali un lavoro alternativo.

L'art. 11, terzo comma del T.U.L.P.S. - conclude quindi il giudice

a quo - è sospetto di illegittimità per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, giacché contro ogni principio di ragionevolezza

rende obbligatoria la revoca della autorizzazione quando vengano a

mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali è subordinato

il rilascio, senza alcun margine di valutazione da parte

dell'autorità di pubblica sicurezza sul grado di incidenza che il

fatto sopravvenuto possa avere nei riguardi della personalità del

soggetto autorizzato.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47/Ia s.s. dell'11 novembre

1987.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato,

che ha concluso per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza

della questione.

Nell'atto di intervento si osserva che la norma impugnata è

conseguente col principio generale per cui la nomina ad un impiego o,

come nel caso, la concessione di una autorizzazione di polizia,

debbono sempre considerarsi subordinate al permanere dei requisiti

che la legge richiede perché possa inizialmente conferirsi l'impiego

o rilasciarsi l'autorizzazione.

Con la proposta questione si chiede inammissibilmente alla Corte

di sostituire al sistema vigente un nuovo sistema improntato ad un

diverso principio. D'altra parte, la non configurabilità, in ogni

caso, di ipotesi di revoca obbligatoria sembra affermazione non

ragionevole; la modifica del sistema vigente, intesa alla valutazione

della gravità del danno arrecato, della avvenuta concessione di

attenuanti, della natura del reato, non può comunque essere ottenuta

con una decisione della Corte costituzionale.

Sotto questo profilo, sono evidenti i punti di contatto della

questione con quella concernente l'art. 85 del T.U. delle

disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. La Corte

costituzionale, con sentenza n. 270 del 1986 pur riconoscendo che in

alcuni casi potrebbe essere opportuno attribuire all'Amministrazione

poteri valutativi, che consentano la discrezionale adozione, a

seguito di condanna penale, di sanzioni meno gravi della

destituzione, ha però concluso che soltanto il legislatore può

decidere quali modifiche debbano essere apportate alla disciplina.

Nel merito, l'Avvocatura osserva altresì che non è esatto

considerare la revoca dell'approvazione di nomina a guardia giurata

come necessariamente comportante la perdita del posto di lavoro:

sarà il datore di lavoro a valutare la possibilità di trattenere in

servizio il dipendente condannato, utilizzandolo in attività interne

od esterne diverse da quelle per le quali sia richiesta

l'autorizzazione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione

di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11,

terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato

con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone la revoca

delle autorizzazioni di polizia quando vengano a mancare, in tutto o

in parte, le condizioni alle quali ne è subordinato il rilascio. La

tassatività della previsione, che non consente alla autorità di

pubblica sicurezza alcuna discrezionalità nella valutazione della

gravità del fatto sopravvenuto e correlativamente dell'incidenza che

la revoca dall'autorizzazione può avere sul soggetto interessato,

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Risulterebbero infatti obbligatoriamente trattate in modo eguale

situazioni anche radicalmente diverse l'una dall'altra.

2. - Il giudice a quo pone in luce problemi che meritano

particolare attenzione, anche per i riflessi che essi sono in

condizione di produrre nella società.

Per la verità la Corte, adita in tema di legittimità della pena

accessoria della interdizione di esercitare la pesca marittima, ha

già osservato (cfr. sentenza 10 febbraio 1972 n. 30) per un verso

che, interdettagli la pesca, restano pur sempre aperte al pescatore

altre attività marittime e comunque tutte quelle che sono consentite

da una certa mobilità lavorativa generale, e per l'altro che

"l'esercizio di un'attività può ben essere - e spesso è sottoposta

a condizioni, limitazioni ed obblighi, in funzione di interessi ed

esigenze sociali dall'ordinamento statuale ritenuti meritevoli di

protezione".

Deve riconoscersi tuttavia che si riscontra nell'ordinamento una

sicura evoluzione verso una minore rigidità delle sanzioni, sia

principali che accessorie, così come verso una più graduata

valutazione degli effetti nelle varie previsioni collegate a

comportamenti sanzionati.

Tenuto conto di ciò e della indubbia gravità delle conseguenze

che normalmente derivano dalla privazione dell'esercizio di una

specifica attività professionale, non può escludersi - in linea di

principio - l'opportunità che l'attuale normativa venga riveduta,

eventualmente riconoscendosi all'amministrazione un margine di

discrezionalità nel procedere alla revoca dell'autorizzazione al

suddetto esercizio.

3. - La realizzazione di siffatto orientamento rende peraltro

evidente che essa presuppone tipiche valutazioni riservate alla

discrezionalità legislativa.

Come ha esattamente posto in luce l'Avvocatura generale dello

Stato, la normativa attuale è fondata sul principio, secondo il

quale la nomina ad un impiego o, per riferirsi a ciò che rileva nel

caso, il rilascio di un'autorizzazione di polizia, devono sempre

considerarsi subordinati al permanere dei requisiti che la legge

richiede perché possa inizialmente conferirsi l'impiego o

rilasciarsi l'autorizzazione. L'abbandono di questo principio e la

sua sostituzione con un altro e diverso vanno inevitabilmente

considerati con riguardo alla loro compatibilità con l'intero

sistema e con le sue varie articolazioni.

D'altronde, la stessa scelta nel caso di specie si prospetta

suscettibile di molteplici alternative, potendosi - nel limitare

l'operatività del criticato automatismo - dar rilievo al tipo di

reato commesso, alla entità della pena, alla sussistenza di

particolari attenuanti, alla mancanza di particolari aggravanti, alla

concessione della sospensione condizionale della pena o ad altro

ancora. Nessuna di tali scelte risulta, all'evidenza,

costituzionalmente obbligata.

Non può quindi non concludersi nel senso della inammissibilità

della questione, conformemente del resto a quanto la Corte ha deciso

con riguardo a questioni affini già sollevate in tema di

applicazione obbligatoria di pene accessorie (cfr. la sentenza 19

dicembre 1986, n. 270 e le ordinanze 22 maggio 1987, n. 187 e 3

dicembre 1987, n. 438).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, terzo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 28 agosto 1986 (R.O. n.

643 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

Sezione di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:776 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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