Art. 84 t.u.i.r. — Riporto delle perdite

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(( La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. )) Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

  • a)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; (126)
  • b)le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 115
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 70.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 14) che "Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

127

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 36, comma 13) che "Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

L. 27 dicembre 2006, n. 296

128

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 73) che "Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2),[...] si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. [...] Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

Testo in vigore dal 17 luglio 2011 al 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 84 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19564/2025

    15 luglio 2025

    In tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine per la richiesta di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre non dal versamento della maggiore imposta indebitamente pagata in ragione della fruizione del beneficio, ma dal d.m. 5 luglio 2012, che ha ammesso il cumulo del predetto con l'incentivazione tariffaria del conto energia; tuttavia, se l'indebito emerge successivamente, a seguito del riporto in avanti della perdita, in virtù del meccanismo di cui all'art. 84 del TUIR, il termine decorre dal primo periodo d'imposta successivo a tale emersione.

    Art. 84 t.u.i.r. · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 358 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10919/2025

    25 aprile 2025

    In tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il regime di cui all'art. 84, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, così come sostituito dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011) si applica - ex art. 23, comma 6, del medesimo d.l. - alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi anteriormente.

    Art. 84 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 348 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
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  4. 31 dicembre 2024 — 18 giugno 2025per 6 mesi
  5. 12 gennaio 2019 — 31 dicembre 2024per 6 anni
  6. 1 gennaio 2017 — 12 gennaio 2019per 2 anni
  7. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  8. 17 luglio 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  9. 1 gennaio 2008 — 17 luglio 2011per 4 anni
  10. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  11. 29 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  12. 12 agosto 2006 — 29 novembre 2006per 4 mesi
  13. 1 gennaio 2004 — 12 agosto 2006per 3 anni
  14. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 2004per 10 anni
  15. 1 marzo 1988 — 1 giugno 1994per 6 anni
  16. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 17 luglio 2011. 28 parole tolte, 46 parole aggiunte.

La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivitolto: , ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel aggiunto: in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essitolto: . PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. aggiunto: e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita … precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui tolto: all'articolo aggiunto: all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito … al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi tolto: senza alcun limite di tempo aggiunto: entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. Le disposizioni del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art84 · fonte del testo

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