Art. 54 t.u.i.r. — Determinazione del reddito di lavoro autonomo

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Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:

  • a)se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • b)se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • c)se sono iscritte in bilancio;
  • d)se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 54 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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  25. 1 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  26. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art54 · fonte del testo

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